Denunciare Malasanità: Quando e Come

Nel caso di errore medico-sanitario che determini un danno alla salute del paziente è possibile “denunciare” la malasanità al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati da negligenza medica.

Di seguito potrai leggere una breve guida per capire come fare quella che i pazienti danneggiati ed i loro parenti usano chiamare “denuncia per malasanità”.

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Denuncia penale malasanità: no grazie

I pazienti danneggiati da malasanità e i loro parenti usano spesso il termine “denuncia per malasanità” o “denunciare la malasanità” per indicare la procedura consigliabile per ottenere giustizia in un caso di responsabilità medico-sanitaria.

Ma qual è la procedura consigliabile al fine sia di dissuadere i responsabili dal commettere nuovamente errori, sia di far ottenere un risarcimento monetario alle vittime?

Sicuramente non è consigliabile l’azione penale, che viene avviata con la denuncia-querela presentata ai Carabinieri o alla Procura. Il penale, in tema di malasanità, è infatti un'arma a doppio taglio che potrebbe compromettere o rendere più difficoltosa la procedura civilistica finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno.

La procedura maggiormente consigliabile, come si spiegherà in seguito è quella civilistica volta al risarcimento del danno.

Denuncia-querela malasanità: limiti e i rischi

Essendo la responsabilità penale di tipo personale, non sarebbe possibile denunciare penalmente l'ospedale, che è un’articolazione di un ente o di una società di capitali e non una persona fisica.

Dal fatto che l’azione penale è finalizzata esclusivamente ad irrogare una pena al medico discendono di solito i seguenti scenari sfavorevoli:

1) Nella stragrande maggioranza dei casi, dopo la denuncia penale le indagini preliminari si concludono con il deposito di una relazione sfavorevole da parte del consulente medico del Pubblico Ministero, con conseguente archiviazione del caso.

2) Nelle rare ipotesi in cui il procedimento penale continui, i medici vengono quasi sempre assolti dal Giudice.

3) Nelle rarissime ipotesi in cui la pena viene comminata, al medico è quasi sempre consentito di avvalersi della sospensione condizionale della pena.

Ora, è importante osservare che, nel penale, la relazione dei consulenti medici del PM o dei consulenti del Giudice, se favorevole all'indagato o all'imputato, potrebbe essere utilizzata contro i danneggiati nel procedimento civilistico finalizzato all’ottenimento del risarcimento.

E’ proprio il procedimento civilistico, a parere di chi scrive, quello in effetti maggiormente consigliabile e preferito dalle vittime di malasanità per ottenere giustizia.

La condanna della struttura sanitaria al risarcimento del danno appare più idonea, rispetto al penale, al fine sia di dissuadere i responsabili dal commettere nuovamente errori, sia di far ottenere un risarcimento monetario alle vittime.

Di seguito verranno quindi utilizzati i termini “denuncia per malasanità” e “denunciare malasanità” per indicare la richiesta di risarcimento del danno da malasanità in ambito civilistico.

Denuncia malasanità: a chi rivolgere la richiesta di risarcimento

La procedura civilistica di risarcimento è preferibile all’azione penale. Ma quali sono i soggetti da “denunciare”? A chi, cioè, rivolgere la richiesta di risarcimento? La risposta è la seguente: all’ospedale e non ai medici, per quanto possibile.

La struttura sanitaria risponde integralmente per l'operato dei propri medici. Questi ultimi, invece in base alla normativa relativa alle controversie in tema di malasanità (Legge n. 24 del 2017 o Legge Gelli), non potranno essere condannati a risarcire il danno alla vittima.

Potranno, eventualmente, essere tenuti a risarcire il danno alla struttura sanitaria che abbia già versato il risarcimento alla vittima e solo quando sia stata accertata una loro colpa grave.

Inoltre, è importante osservare che la Legge Gelli ha reso più difficile per il danneggiato provare la colpa del medico. Anche per ciò è consigliabile circoscrivere la propria denuncia all'ospedale.

In sintesi: In caso di negligenza dei medici interni a strutture sanitarie, è consigliabile rivolgere la richiesta solo alla struttura sanitaria, la quale è, sempre, anche responsabile per i danni causati dal proprio personale medico.

Va da sé che in caso di negligenza del medico operante in regime libero professionale, la richiesta di risarcimento dovrà essere effettuata necessariamente contro il medico stesso.

Il danno causato da errore medico

I danni di cui si può chiedere il risarcimento consistono in un peggioramento della salute del paziente conseguente ad una violazione da parte del medico delle leggi dell'arte medica (errore medico).

Ad esempio: il paziente presenta i segni ed i sintomi di una perforazione intestinale (di cui è inconsapevolmente affetto) ed i sanitari che lo hanno in cura non eseguono gli esami necessari per comprendere se tale perforazione sia presente.

Nel paziente, senza le cure di cui avrebbe bisogno, si sviluppa una setticemia e dunque una sepsi che si evolve in shock settico, disfunzione multi-organo e conseguente decesso.

Il danno da malasanità consegue il più delle volte alla  mancata diagnosi e al conseguente mancato o errato trattamento come, ad esempio, nelle ipotesi di mancata diagnosi di tumoremancata diagnosi di infartomancata diagnosi di ictus ecc.

Denuncia malasanità: i presupposti

La procedura di risarcimento civilistica per malasanità non richiede che venga provato dalla vittima l’errore commesso dal medico. Tuttavia, per ottenere il risarcimento è necessario che nel caso siano presenti contemporaneamente i seguenti presupposti:

  • Dovere di cura: tra il paziente ed il medico o la struttura sanitaria deve essersi instaurata una relazione da cui discenda un'obbligo di cura dei secondi nei confronti del primo. Tale relazione usualmente si instaura con l’accettazione del paziente nella struttura sanitaria, di cui è prova la cartella clinica.
  • Danno: un peggioramento della condizione di salute del paziente. Tale elemento può essere provato tramite la cartella clinica o tramite documentazione medica successiva alle dimissioni dalla struttura sanitaria responsabile.
  • Nesso causale: un probabile collegamento tra condotta medica e danno. Si configura quando vi sia un collegamento più probabile che non tra la condotta medica ed il danno subito dal paziente. La prova di tale collegamento si ricava nella documentazione sanitaria dal confronto tra le condotte mediche illustrate nella documentazione sanitaria e l’aggravamento della condizione del paziente. In genere si riesce a far luce circa il nesso causale solo attraverso una perizia tecnica effettuata da consulenti medici del Giudice.

Tempo massimo entro cui denunciare (prescrizione)

La denuncia per malasanità deve essere fatta entro i seguenti limiti di tempo previsti dalla legge:

  • 10 anni: se la richiesta è rivolta dal diretto danneggiato alla struttura sanitaria o ad un medico libero professionista o quando è effettuata dai genitori in relazione ad un danno subito dal figlio durante la gravidanza o alla nascita
  • 6 anni: se la richiesta è fatta per danno riflesso conseguente al decesso
  • 5 anni: se la richiesta è fatta per danno riflesso conseguente a danno biologico

Tali limiti si iniziano a calcolare dalla data in cui il paziente ha avuto conoscenza del danno subito a causa di negligenza.

Ad esempio, se un neonato subisce un danno cerebrale alla nascita, il tempo inizierà a calcolarsi non dalla data della nascita, ma dalla data della consegna ai genitori della cartella clinica contenente il referto dell’esame per immagini indicante il danno cerebrale.

Analisi di fattibilità della denuncia

L’avvocato scelto dalla vittima di malasanità innanzitutto effettuerà un’indagine iniziale per capire se siano presenti i presupposti per l’ottenimento del risarcimento e quale sia l’entità dei danni subiti dal paziente.

Per effettuare tale indagine l’avvocato dovrà avvalersi non solo di un medico legale, ma anche e soprattutto di medici specialisti: solo questi ultimi hanno le competenze per capire se sia presente un nesso causale tra le condotte mediche ed i danni da lui subiti dalla vittima di malasanità.

Il cliente, al fine di far analizzare il caso, dovrà consegnare all’avvocato una serie di documenti che includono una cronistoria scritta della vicenda medica, le cartelle cliniche, i referti di esami e le immagini di eventuali esami per immagini, come TAC, RMN ecc.

L’avvocato potrebbe chiedere alla vittima di malasanità di sottoporsi ad esami diagnostici o a visite mediche al fine di ottenere ulteriore documentazione attestante la sua condizione di salute attuale.

Invio della denuncia

Una volta individuati i presupposti per ottenere il risarcimento, quantificati i danni risarcibili, concordata la migliore linea d'azione, sarà inviata all’ospedale quella che le vittime di malasanità usano indicare come “denuncia”, ovvero una lettera formale di diffida e messa in mora, evidenziando il danno subito dalla vittima, le condotte mediche errate (inadempimento dell’obbligazione sanitaria), il collegamento tra tali condotte mediche ed il danno (nesso causale) e chiedendo di risarcire il danno.

Il soggetto destinatario della richiesta non ha una scadenza entro cui rispondere né è obbligato a rispondere. Tuttavia viene di solito ottenuta una risposta entro un periodo medio di un mese.

La risposta della struttura sanitaria potrà contenere l’indicazione della disponibilità a far analizzare il caso da propri consulenti e/o dai consulenti della propria compagnia assicuratrice in vista di una eventuale conciliazione.

Un accordo può essere raggiunto in qualsiasi momento.  E’ di solito nell'interesse della parte danneggiata risolvere la situazione prima di andare in tribunale.

Tuttavia, se per una serie di fattori non si riesca ad effettuare un accordo, potrebbe rendersi necessario un procedimento giudiziario.

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