Malasanità: i danni risarcibili

Il diritto al risarcimento del danno per responsabilità professionale medica richiede l'esistenza contemporanea dei seguenti presupposti:

  • il paziente deve aver subito un effettivo danno
  • deve esserci un nesso causale tra la una condotta medica e tale danno
  • la struttura sanitaria non possa provare di aver adempiuto correttamente l'obbligazione sanitaria

In presenza dei detti presupposti è possibile richiedere il risarcimento per uno o più dei seguenti danni:

  • Danno biologico: è il danno conseguente alla violazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione. L'importo del danno è individuato da apposite tabelle ed è direttamente proporzionale alla gravità della lesione e all'aspettativa di vita della vittima.
  • Danno estetico: è la componente del danno biologico consistente nel peggioramento dell'aspetto esteriore della persona
  • Danno psichico: è la lesione della salute psichica determinata dall'errore medico.
  • Danno morale: è il danno conseguente alla violazione del diritto alla dignità umana previsto dagli ex artt. 2 e 3 della Costituzione e si riferisce non solo al patema d’animo transeunte, ma anche alle sofferenze permanenti. E' condivisibile la tesi giurisprudenziale secondo cui il danno morale ha una valenza autonoma rispetto al danno biologico e al danno esistenziale (danno alla vita di relazione) e, di conseguenza, va liquidato a parte. Ciò in quanto in quanto danno biologico e il danno morale si differenziano in relazione all’ interesse protetto leso, che nel primo è il diritto alla salute e nel secondo l’integrità morale.
  • Danno morale ai prossimi congiunti: è ammesso non solo per i parenti della vittima, ma anche, secondo la giurisprudenza più recente (2012) anche per il convivente more uxorio.
  • Violazione del diritto all’autodeterminazione: è presenza di colpa da cui consegua un danno alla salute, bisogna liquidare oltre al danno biologico anche quello da lesione al diritto all’autodeterminazione
  • Danno patrimoniale della vittima
    • Danno da perdita della capacità di produrre reddito: si tratta della perdita della capacità di produrre reddito da parte del soggetto affetto dalla condizione menomativa. L'importo di tale danno sarà pari alla retribuzione che il soggetto avrebbe potuto percepire nel corso della sua vita lavorativa se non fosse stato affetto dalla lesione.
    • Danno relativo alle spese mediche sostenute e da sostenere: al soggetto danneggiato dovranno essere risarcite le spese mediche sostenute (relative a servizi non usufruibili presso il Sistema Sanitario Nazionale) ed anticipate le spese future per le cure e l'assistenza.
  • Danno patrimoniale dei prossimi congiunti
    • Danno economico dei genitori: si tratta delle spese per cure ed assistenza che i genitori della vittima dovranno sostenere durante tutta la durata della compromissione della sua salute. Tale danno, nei casi di lesioni cerebrali del bambino dovute a colpa medica, raggiunge importi spesso maggiori della somma dei danni alla salute e del danno economico del bambino.
    • Danno economico del coniuge e dei figli in caso di decesso della vittima: si tratta della diminuizione del reddito familiare conseguente alla morte del familiare.

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Gli avvocati dello Studio legale Stefano Gallo, hanno esperienza in lesioni causate da negligenza, imprudenza o imperizia del medico e/o della struttura sanitaria. Contatta il nostro studio per ottenere un inquadramento medico legale del tuo caso.

Il risarcimento può essere ottenuto sono se vi siano i presupposti sopra descritti. Un attenta analisi del caso da parte di medici legali esperti è, perciò, fondamentale.

Lo studio legale Stefano Gallo è sito in Roma e segue i propri clienti su tutto il territorio nazionale.

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