Incidente in Italia con veicolo straniero

Assistenza legale e medico legale
per le vittime del sinistro e per i loro parenti

La legge applicabile

I sinistri avvenuti in Italia con controparti estere (con veicoli aventi targa estera) sono dei veri e propri sinistri italiani regolati dal diritto italiano e, cioè, dalla disciplina dei sinistri R.C.A. fatta eccezione per la procedura dell'indennizzo diretto.

Nel caso in cui sia rimasto coinvolto un terzo trasportato (o trasportati) troverà applicazione l'art. 141 C.d.A.

Il terzo trasportato dovrà quindi chiedere il risarcimento alla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale era trasportato.

Quando si verifica in Italia un incidente stradale con veicoli immatricolati all'estero è possibile seguire, per ottenere il risarcimento dei danni, sia la procedura stragiudiziale (procedura senza coinvolgimento del tribunale) che quella giudiziale.

La richiesta nei confronti dell'UCI

Il Codice delle Assicurazioni ribadisce la necessità di una preventiva richiesta alla compagnia assicuratrice quale condizione di procedibilità. Tale richiesta, per raggiungere il suo scopo, deve essere predisposta secondo i modi previsti dall'art. 148 del C. d.a.

L'indennizzo sarà erogato in base alla stima dei danni sull'autovettura, sul conducente e sugli eventuali trasportati.

La richiesta di risarcimento può essere inviata mediante raccomandata a/r indirizzata alla sede di Milano, Corso Sempione 28 o mediante p.e.c. inviata all'indirizzo [email protected] (verificare in ogni caso l'indirizzo prima di spedire la p.e.c.).

Ricevuta  la richiesta di risarcimento, l'UCI  provvederà ad incaricare della trattazione della procedura di liquidazione una compagnia d'assicurazione italiana incaricata di occuparsi delle questioni risarcitorie relative ai veicoli assicurati dalla corrispondente compagnia che assicura il mezzo immatricolato all'estero.

L'assicurazione incaricata seguirà l'iter della pratica verificando innanzitutto se il veicolo straniero risulta assicurato e se la polizza è operativa. Laddove il mezzo sia regolarmente assicurato procede alla gestione del sinistro secondo lo schema previsto dal C.d.a.

La compagnia assicuratrice è obbligata, entro 60 giorni, a:

  • fare un'offerta di risarcimento
  • comunicare i motivi per i quali ritenga di non formulare l'offerta (si pensi al caso in cui la compagnia ritenga che il sinistro non sia mai avvenuto)

Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso di soli danni a cose.

 

Se la documentazione è incompleta, la compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni ed il termine per effettuare l'offerta rimane sospeso finché la documentazione non venga integrata.

Quando viene formulata l'offerta può accadere che:

  • il danneggiato dichiari di accettare l'offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento entro 15 giorni dalla data in cui riceve l'accettazione;
  • il danneggiato dichiari di non accettare l'offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento previsto nell'offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene quindi considerata un anticipo rispetto al risarcimento complessivo;
  • il danneggiato non si pronunci entro 30 giorni dal momento in cui riceve l'offerta: la compagnia deve procedere al pagamento dell'importo previsto nell'offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.

Può infine accadere che la Compagnia accerti che il veicolo  straniero non era assicurato oppure che la garanzia non era operativa (ad esempio perché sospesa a causa di mancato pagamento del premio). In tal caso, la Compagnia stessa restituisce gli atti all'UCI ed il danneggiato dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

La fase giudiziale della liquidazione del danno

La procedura di mediazione e la fase giudiziale

Se il risarcimento non sia ritenuto congruo o se il termine per effettuare l'offerta sia scaduto senza che la Compagnia abbia al danneggiato non rimarrà che rivolgersi al Giudice (Giudice di Pace o Tribunale a seconda dei casi).

La fase giudiziale dovrà, tuttavia essere preceduta da un tentativo di conciliazione con la compagnia mediante il procedimento di negoziazione assistita. Questo nuovo procedimento prevede che la parte che ha subito un danno debba invitare la controparte a tentare la conciliazione sottoscrivendo una convenzione con la quale le parti stesse concordano di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere la controversia facendosi assistere ciascuna dai rispettivi avvocati. L'invito deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.

In caso di sinistri avvenuti in Italia con controparti estere, il C.d.A. prevede che l'UCI "assuma la qualità di domiciliatario eletto ex lege, nella sede dell'UCI, in modo da assolvere compiutamente la condizione di procedibilità propedeutica all'azione giudiziale. La parte che riceve l'invito ha tempo 30 giorni per dare una risposta. Se in questo termine non non fornisce un riscontro oppure dà una risposta negativa. è possibile rivolgersi al Giudice.

Merita rilevare che, in base all'art. 126.3 C.d.A., i termini per comparire sono raddoppiati rispetto a quelli ordinari (180 gg dinnanzi al Tribunale e 90 gg dinnanzi al Gdp).

I soggetti ai quali andrà rivolta la citazione sono:

  • il proprietario estero c/o UCI
  • il conducente c/o UCI
  • l'UCI

L'UCI, dunque, in caso di sinistri avvenuti in Italia che coinvolgano un veicolo immatricolato in uno Stato aderente al sistema della carta verde, assume la qualifica di:

  • domiciliatario dell'assicurato straniero, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
  • legittimato passivo

Assistenza legale per incidenti con veicoli stranieri

A volte gli incidenti stradali con veicoli esteri possono causare danni alla salute gravi, come fratture, ernie del disco, lesioni alla testa, traumi vascolari e lesioni al midollo spinale. Le vittime vanno incontro a spese elevate per cure mediche, terapie, medicinali eccetera. Altre volte, è possibile che il veicolo italiano abbia subito importanti danni materiali.

Le richieste di risarcimento per danni del tipo indicato si risolvono spesso in cause legali ed in complessi accertamenti medico legali.

La cosa più giusta da fare in questo caso è quella di affidarsi ad un Studio Legale, come lo Studio Stefano Gallo. con esperienza in sinistri con veicoli stranieri.

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