AVVOCATO PER INCIDENTI MARITTIMI

Assistenza legale e medico legale per incidenti marittimi e portuali

Risarcimento per incidenti marittimi

Se sei rimasto ferito in un incidente marittimo e vuoi inoltrare una richiesta di risarcimento danni, non esitare a contattarci.

Ogni giorno si verificano gravi incidenti in mare e in altri corpi idrici come fiumi, laghi e canali. Tali lesioni possono essere gravi e possono compromettere la qualità della vita della vittima per sempre. I membri dell'equipaggio di imbarcazioni, i lavoratori portuali e altri soggetti che subiscono lesioni a causa di incidente marittimo potrebbero essere in grado di ottenere il risarcimento del danno in base ad una serie di normative applicabili al settore. A causa dell'applicabilità agli incidenti marittimi di diverse normative come Il Codice della Navigazione, il Codice Civile e il Regolamento UE n. 392/2009, spesso è complesso determinare quale sia la disciplina applicabile al caso di specie.

Se sei stato ferito in un incidente marittimo, è importante far analizzare la tua vicenda ad un avvocato che sappia trattare richieste di risarcimento in caso di incidenti marittimi. Un avvocato con esperienza in sinistri marittimi analizzerà attentamente il tuo caso ed individuerà le norme corrette da applicare al fine di massimizzare il tuo risarcimento. 

Contatta lo Studio Stefano Gallo ora allo 06-90281097 o ad [email protected].

Assistenza per ogni tipo di incidente marittimo

Indipendentemente dal fatto che tu sia un membro dell'equipaggio che che abbia subito una lesione durante il lavoro su un'imbarcazione o una persona rimasta ferita durante un'attività acquatica ricreativa come il canottaggio, sci d'acqua o immersioni subacquee, potresti avere il diritto di chiedere un risarcimento a tutti i soggetti responsabili delle tue lesioni. Lo studio Stefano Gallo si assiste le vittime di tutti i tipi di incidenti in mare nella richiesta del risarcimento nei confronti di datori di lavoro, proprietari di imbarcazioni, produttori, fornitori e altre società, compresi i casi riguardanti:

  • Incidenti su rimorchiatori
  • Incidenti su chiatte
  • Incidenti su imbarcazioni ricreative
  • Incidenti coinvolgenti gru
  • Incidenti in sala macchine
  • Incidenti per guasto di apparecchiature
  • Incidenti da caduta
  • Incidenti causati da sartiame
  • Incidenti a persone dell'equipaggio
  • Incidenti a passeggeri di imbarcazioni
  • Incidenti con moto d'acqua
  • Incidenti durante il carico di merci
  • Incidenti durante la pesca commerciale
  • Incidenti su imbarcazioni per la lavorazione del pesce
  • Affogamento
  • Incidenti di subacquei commerciali
  • Responsabilità da prodotto difettoso
  • Incidenti per caduta da scale
  • Ferite causate da ganci di argani, gru e verricelli
  • Esposizione ad amianto e benzene
  • Incidenti su yacht
  • Incidenti con moto d'acqua
  • Incidenti in porti, banchine e terminals
  • Incidenti in bacino di carenaggio
  • Incidenti durante il carico
  • Incidenti in terminal
  • Incidenti nel recupero di navi
  • Incidenti nella demolizione di navi
  • Incidenti in cantieri navali
  • Incidenti ad operatori di manipolatori
  • Naufragi
  • Incidenti durante immersioni subacquee
  • infortuni a bordo di navi da crociera e traghetti
  • incidenti a turisti durante brevi escursioni nautiche (ad esempio: visite a grotte; gite in barca; trasferimenti veloci)

Contattaci per una Consulenza Gratuita

Prima di procedere con un’azione legale è necessario che il caso venga analizzato da avvocati e periti specializzati al fine di capire quali siano le probabilità di vittoria, prevedere le possibili difese della controparte e programmare le strategie per contrastarle.

Le norme applicabili in caso di incidente a passeggeri di imbarcazioni

Ambito di applicazione del codice della navigazione
Il Codice della navigazione (art. 409) si applica solo per i trasporti esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento UE n. 392/2009 (Convenzione di Atene 1974 emendata dal Protocollo di Londra 2002)

Ambito di applicazione del regolamento
L'art. 4 della direttiva 2009/45/CE stabilisce che il regolamento UE n. 392/2009 si applica

ai trasporti marittimi internazionali e nazionali con navi che navigano oltre una certa distanza minima dalla costa purché siano presenti alternativamente i requisiti stabiliti dall'art. 2 e, cioè, che la nave batta bandiera di uno Stato membro o che il contratto di trasporto è concluso in uno Stato membro o il luogo di partenza e di destinazione è situato in uno Stato membro.

1) La disciplina del codice della navigazione

Incidenti a passeggeri di imbarcazioni

Il C.d.N. prevede una responsabilità per colpa presunta (art. 409 c. nav.) Il vettore risponde per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero dipendenti da fatti verificatesi dall'inizio dell'imbarco fino al compimento dello sbarco se non prova che l'evento è derivato da causa non imputabile a lui né ai suoi ausiliari (art.1228 c.c.)

Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, al passeggero spetterà dimostrare l'esistenza del contratto di trasporto, il danno e l'infortunio verificatosi dall'inizio dell'imbarco al termine dello sbarco.

Viceversa, il vettore sarà tenuto a provare: 1) l'adempimento dell'obbligo di protezione (che l'infortunio sia stato causato da circostanze estranee alla sua sfera di vigilanza e controllo); 2) che l'inadempimento sia derivato da una causa a lui non imputabile (caso fortuito o forza maggiore).

Quanto al danno da causa ignota, esso grava sul vettore. Infine, la disciplina in esame non pone al danneggiato nessun limite risarcitorio.

2) Disciplina del Regolamento UE n. 392/2009

Incidenti a passeggeri di imbarcazioni

L'Art. 3 n. 6 stabilisce che Il vettore è responsabile per la morte e le lesioni personali del passeggero quando che l'evento dannoso è avvenuto durante il trasporto, comprese le operazioni di imbarco e sbarco (art.1n. 8)
Viene fatta una distinzione tra responsabilità per danni verificatesi a causa di incidente marittimo e responsabilità per causa diversa:
L'onere della prova è a carico del passeggero (danno da causa ignota ricade sul passeggero).

Morte o lesioni non derivanti da incidente marittimo
la responsabilità non è presunta. Il passeggero dovrà dimostrare che l'evento dannoso si è verificato durante il trasporto e che è imputabile a colpa o negligenza del vettore o dei suoi sottoposti.

Morte o lesioni verificatesi a causa di incidente marittimo

Sistema a doppio livello
Il vettore è presunto responsabile e può liberarsi provando che l'evento dannoso non è imputabile a sua colpa né dei suoi sottoposti. Tale prova liberatoria è basata su un sistema a doppio livello:

  • Primo livello. Fino a concorrenza di un danno di entità pari a 250 mila DSP il vettore è ammesso a provare solo che l'incidente è stato causato da un atto di guerra, ostilità, guerra civile, insurrezione od a un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile, oppure che l'incidente è stato causato dal dolo di un terzo.
  • Secondo livello. Oltre il limite di 250 mila DSP il vettore è ulteriormente responsabile ma è ammesso a dare la prova liberatoria che l'evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza.

Limite risarcitorio.
E' previsto un limite risarcitorio di 400 mila DSP per passeggero migliorabile da ciascun ordinamento nazionale.

Diritto ad un anticipo di pagamento in caso morte o lesioni personali
In caso di morte o lesioni personali di un passeggero, egli o un’altra persona avente diritto al risarcimento ha diritto a un anticipo di pagamento sufficiente a coprire le necessità economiche immediate. L’anticipo di pagamento viene calcolato in proporzione al danno subito e avviene entro 15 giorni. In caso di morte non può essere inferiore a 21.000 Euro.

Limiti di responsabilità
I limiti dei vari importi di risarcimento non valgono, se viene dimostrato che i danni sono imputabili al vettore o a un suo sottoposto o a un incaricato del vettore o al vettore di fatto, il quale ha agito con l’intenzione di causare tali danni o nella consapevolezza che tali danni sarebbero probabilmente occorsi.

Le norme applicabili in caso di collisione tra navi

Di seguito si elencano le principali norme del codice della navigazione applicabili in caso di collisione tra imbarcazioni al fine di determinare il responsabile tenuto a risarcire il danno.

Caso fortuito o forza maggiore
Se l’incidente è avvenuto per caso fortuito, forza maggiore o causa dubbia, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti (art. 482 Cod. Nav.)

Causa riconducibile alla colpa di una sola imbarcazione
Se la collisione è avvenuta per causa unilaterale, i danni sono posti a carico dalla nave in colpa (art. 483 Cod. Nav.)

Concorso di colpa
Qualora il sinistro marittimo derivi da colpa comune delle imbarcazioni coinvolte, ciascuna nave risponde in proporzione al proprio grado di colpa ed all’entità delle relative conseguenze. Il risarcimento è dovuto in parti uguali nel caso in cui non si possa determinare l’esatto grado di responsabilità (art. 483 Cod. Nav.).

Indeterminabilità dell'esatto grado di colpa
Nel caso in cui non si possano individuare elementi idonei a determinare l’esatto grado di colpa da attribuire a ciascuno dei mezzi coinvolti, l’art. 484 Cod. Nav. stabilisce che «Se la colpa è comune a più navi … nel caso che, per particolari circostanze, non si possa determinare la proporzione, il risarcimento è dovuto in parti uguali».

Il contratto di pilotaggio
In base all'art. 92 Cod. Nav. «Il pilota suggerisce la rotta ed assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla. Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all’art. 87 o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato. Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave».

Responsabilità dell'armatore
Ai sensi dell’art. 274, c. 1, Cod. Nav., l’armatore è responsabile per tutte le obbligazioni – contrattuali ed extracontrattuali – derivanti dall’esercizio della nave e discendenti dall’agire del comandante o dell’equipaggio.
Con specifico riguardo all’ipotesi di incidente tra navi, gli artt. 482 e segg. Cod. Nav., stabiliscono che l’armatore risponde in solido con il comandante della nave laddove venga accertata la piena responsabilità di quest’ultimo nella causazione dell’evento lesivo.

Assistenza legale per incidente marittimo

In caso di incidente marittimo o portuale è fondamentale rivolgersi ad uno studio con esperienza nel settore. GRDLEX, con oltre 10 anni di esperienza, ha sviluppato una procedura snella ed efficace volta ad ottimizzare la tutela delle vittime di incidenti in mare o in porti.

Le compagnie di assicurazione di solito sono interessate a pagare il meno possibile alla parte danneggiata. Di conseguenza, è una pratica comune della compagnia di assicurazione del responsabile offrire alle vittime un risarcimento basso con la speranza che quest'ultime, vuoi per il timore di dover attendere i tempi dilatati della giustizia italiana, vuoi per la necessità impellente di incassare una qualche somma, accettino.

E' importante essere consapevoli che dopo tali accordi veloci, la vittima perde il diritto di presentare un successivo ulteriore risarcimento del danno.
Per ottenere un risarcimento congruo è opportuno essere assistiti da un avvocato specializzato in danni alla persona da incidente marittimo.

Lo studio Stefano Gallo ha le risorse e le competenze necessarie per assistervi in tutte le fasi della procedura volta ad ottenere il risarcimento. I nostri avvocati metteranno in campo tutte le "armi" necessarie a a far ottenere al cliente il risarcimento che merita.

CONSULENZA GRATUITA: per parlare senza impegno con uno degli avvocati di GRDLEX, telefona o compila il modulo di contatto online.

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