In questa pagina:
- Cosa è un danno causato da negligenza medica?
- Richiesta di risarcimento danni per negligenza medica: quando è possibile farla?
- A chi chiedere il risarcimento?
- Limite di tempo entro cui chiedere il risarcimento (prescrizione)
- Analisi del caso
- Individuazione e quantificazione dei danni risarcibili
- Invio della richiesta di risarcimento
- Conciliazione
- Fase giudiziale e sentenza
Cosa è un danno causato da negligenza medica?
E' un peggioramento della condizione di salute del paziente che si verifica quando un medico non fa ciò che le leggi dell'arte medica gli impongono di fare in una particolare situazione.
Ad esempio: il paziente presenta i segni ed i sintomi di una perforazione intestinale (di cui è inconsapevolmente affetto) ed i sanitari che lo assistono non effettuano gli esami necessari per capire se tale perforazione stessa sia presente.
Il paziente, così privato delle dovute cure, sviluppa una sepsi che evolve in shock settico, disfunzione multi-organo e conseguente decesso.
Il danno da negligenza medica si verifica più frequentemente nei casi di mancata diagnosi e conseguente mancato o errato trattamento come, ad esempio, nelle ipotesi di mancata diagnosi di tumore, mancata diagnosi di infarto, mancata diagnosi di ictus ecc.
Richiesta di risarcimento danni per negligenza medica: quando è possibile farla?
Potrà essere fatta nel caso si abbia il diritto al risarcimento. Si ha diritto al risarcimento se sono presenti contemporaneamente i seguenti presupposti:
- Dovere di cura: tra il paziente ed il medico o la struttura sanitaria deve essersi instaurata una relazione da cui discenda un'obbligo di cura dei secondi nei confronti del primo
- Danno: un peggioramento della condizione di salute del paziente
- Nesso causale: un probabile collegamento tra condotta medica e danno. Si configura quando vi sia un collegamento più probabile che non tra la condotta medica ed il danno subito dal paziente.
La medicina è un settore in continua evoluzione con molte diverse scuole di pensiero. In alcuni casi, il paziente ed i suoi familiari possono ritenere che il sanitario abbia commesso un errore medico, ma se i medici consulenti del giudice ritengano che non sia presente il nesso causale tra danno e operato del medico, il paziente non potrà vincere la causa.
E’ quindi di fondamentale importanza rivolgersi ad un avvocato il più presto possibile al fine di capire se presupposti suddetti siano tutti presenti.
A chi chiedere il risarcimento?
Le persone che subiscono lesioni da negligenza medica, spesso non hanno le idee ben chiare su quali siano i soggetti contro cui rivolgere la richiesta di risarcimento.
Dette richieste possono essere effettuate contro strutture sanitarie (aziende sanitarie appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, Cliniche e case di cura private), personale sanitario appartenente a strutture sanitarie o medici liberi professionisti (che operano nel proprio studio privato).
In caso di negligenza di medici interni a strutture sanitarie, è consigliabile rivolgere la richiesta solo alla struttura sanitaria, la quale è, sempre, anche responsabile per i danni causati dal proprio personale medico.
Va da sé che in caso di negligenza del medico operante in regime libero professionale, la richiesta di risarcimento dovrà essere effettuata necessariamente contro il medico stesso.
Limite di tempo entro cui chiedere il risarcimento (prescrizione)
La richiesta di risarcimento per negligenza medica deve essere fatta entro i seguenti limiti di tempo previsti dalla legge:
- 10 anni: se la richiesta è rivolta alla struttura sanitaria o ad un medico libero professionista
- 5 anni: se la richiesta è rivolta ad uno o più medici dipendenti di una struttura sanitaria o 10 anni.
Tali limiti si iniziano a calcolare dalla data in cui il paziente ha avuto conoscenza del danno subito a causa di negligenza.
Ad esempio, se un neonato subisce un danno cerebrale durante il parto, la prescrizione si dovrà calcolare non dalla data della nascita, ma dalla data della consegna ai genitori della cartella clinica contenente il referto dell’esame per immagini indicante il danno cerebrale.
Analisi del caso
L’avvocato scelto dalla vittima di negligenza o dalla sua famiglia, prima di accettare il caso, dovrà eseguire un’indagine iniziale volta a capire se non sia trascorso il tempo di prescrizione del diritto, se siano presenti i presupposti per l’ottenimento del risarcimento ed a quantificare i danni subiti dal paziente.
Per capire, in particolare, se siano presenti i presupposti per il risarcimento, l’avvocato dovrà avvalersi non solo di un medico legale, ma anche e soprattutto di medici specialisti.
Solo questi ultimi potranno capire con precisione se sia presente un nesso causale tra l’operato dei sanitari presso cui il paziente era in cura ed i danni da lui subiti.
Il cliente, al fine di far analizzare il caso, dovrà consegnare all’avvocato una serie di documenti, includenti un racconto scritto della vicenda medica, le cartelle cliniche, i referti di esami e le immagini di eventuali esami per immagini (TAC, RNM ecc.).
L’avvocato potrebbe chiedere al paziente di sottoporsi ad esami diagnostici o di effettuare visite mediche al fine di produrre ulteriore documentazione che indichi quale sia la sua condizione di salute attuale.
Nel caso in cui i consulenti medici dell’avvocato ritengano che vi siano i presupposti per l’ottenimento del risarcimento, il cliente potrà scegliere di dare allo studio legale un incarico scritto e di sottoscrivere il patto sul compenso da versare all’avvocato.
Individuazione e quantificazione dei danni risarcibili
Un aspetto fondamentale dell’analisi preliminare del caso è quella di individuare e quantificare i danni risarcibili che potranno comprendere, a seconda dei casi, una o più delle seguenti voci di danno:
- Danno biologico: il danno conseguente alla violazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione
- Danno estetico: il peggioramento dell'aspetto esteriore della persona
- Danno psichico: la lesione della salute psichica (deve risultare da specifica certificazione medica)
- Danno morale: il patema d’animo temporaneo e le sofferenze permanenti subiti dal paziente
- Danno morale ai prossimi congiunti: è ammesso non solo per i parenti della vittima, ma anche, secondo la giurisprudenza più recente (2012) anche per il convivente more uxorio
- Violazione del diritto all’autodeterminazione: si tratta di un danno autonomo rispetto a quello biologico. Consiste nella violazione del diritto, costituzionalmente garantito, a scegliere a quale trattamento sottoporsi
- Danno economico
o Danno economico (della vittima): comprende il Danno da perdita della capacità di produrre reddito ed il Danno relativo alle spese mediche sostenute e da sostenere future per le cure e l'assistenza.
o Danno economico (dei parenti della vittima): il Danno economico dei genitori e/o del coniuge e/o dei figli causato dalle spese necessarie per l’assistenza del parente malato o dalla diminuzione del reddito familiare conseguente al suo decesso
Per maggiori informazioni sui tipi di risarcimento ottenibili in caso di negligenza potete leggere il seguente articolo:
Per maggiori informazioni sui criteri di calcolo del risarcimento dei danni potete leggere questo articolo:
- Malasanità: come si calcola il risarcimento del danno
Invio della richiesta di risarcimento
Una volta concordata la migliore linea d'azione, sarà inviata all’ospedale o al medico una lettera formale di diffida e messa in mora, indicando esattamente ciò che si ritiene sia accaduto e perché si ritiene vi sia negligenza medica.
Il soggetto destinatario della richiesta non ha limiti di tempo per rispondere alla richiesta suddetta né è obbligato a rispondere.
Tuttavia, entro un periodo medio di un mese dall’invio della richiesta, viene generalmente ottenuta una risposta.
Detta risposta potrà contenere l’indicazione della disponibilità dell'avversario a far analizzare il caso da propri consulenti in vista di una eventuale conciliazione o il rigetto della richiesta. La prima di tali ipotesi è la più frequente.
Un accordo può essere raggiunto in qualsiasi momento. Di solito è nell'interesse di tutti risolvere la situazione prima di andare in tribunale.
Tuttavia, se per una serie di fattori non si riesca ad effettuare un accordo, potrebbe rendersi necessario un procedimento giudiziario.
Conciliazione
Si tratta di un accordo in base al quale l’ospedale o il medico versano una somma alla vittima di malasanità a fronte della dichiarazione da parte di quest’ultima di non aver null’altro a pretendere in ordine alla richiesta di risarcimento.
Successivamente alla richiesta di risarcimento, è usuale che il paziente danneggiato venga visitato da un medico fiduciario della controparte. Sulla base del parere di quest'ultimo, la controparte potrà formulare un offerta di risarcimento. Sarà anche possibile far interloquire i periti di ciascuna delle parti in controversia per individuare eventuali punti di accordo.
L'accettazione dell'offerta ed il successivo versamento della somma di denaro stabilita nella conciliazione mette, in buona sostanza, una pietra tombale sulla controversia, la quale successivamente non potrà essere proseguita.
Il risultato che spesso le vittime di malasanità si augurano è quello di effettuare una conciliazione in cui venga riconosciuto un equo risarcimento. Non sempre, tuttavia, sono presenti i presupposti per conciliare.
La possibilità di conciliazione, in particolare, è pressoché da escludersi nel caso in cui la struttura sanitaria del servizio Sanitario Nazionale non abbia una assicurazione privata ma si trovi in “autoassicurazione”. In tal caso, l’amministratore della struttura tenderà a non versare somme alla vittima o ai suoi familiari a meno che non vi sia una sentenza che lo obblighi ad eseguire il versamento stesso.
Fase giudiziale e sentenza
Si tratta della procedura che si svolge, secondo le regole del codice di procedura civile, di fronte al Giudice competente. Il più delle volte è bene procedere nella fase giudiziale attraverso le seguenti due fasi:
- Accertamento tecnico preventivo: è una procedura giudiziale volta ad ottenere una conciliazione sulla base di una relazione effettuata da parte di un tecnico incaricato dal giudice. Detta relazione individuerà gli eventuali soggetti responsabili e quantificherà il danno. Nel caso in cui la c.t.u. non attribuisca la responsabilità alla controparte è ragionevole non proseguire con altre azioni giudiziali. Nel caso, invece, in cui la c.t.u. attribuisca la responsabilità alla controparte, la relazione ottenuta potrà essere utilizzata come prova piena o argomento di prova in un successivo procedimento (sommario o ordinario) volto ad ottenere una sentenza.
- Giudizio. Nel caso in cui, nonostante una c.t.u. favorevole, la controparte non faccia un'offerta transattiva adeguata, è opportuno instaurare un procedimento finalizzato all'ottenimento di una sentenza. Il giudice tenderà a decidere la causa basandosi sulla c.t.u. dell'accertamento tecnico preventivo che aveva attribuito la responsabilità alla controparte. Nel caso di sentenza favorevole la controparte sarà obbligata per legge a versare alla vittima tutti i danni subiti indicati e quantificati dal giudice oltre gli interessi legali calcolati dalla verificazione del danno siano al versamento del risarcimento.
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