La morte fetale rappresenta un evento tragico che impone una rigorosa analisi delle responsabilità mediche e dei diritti risarcitori spettanti ai congiunti.
Recentemente, la giurisprudenza di merito ha affrontato con estrema precisione la questione della quantificazione del danno non patrimoniale derivante dal decesso del concepito durante le fasi del parto.
In particolare, si è consolidato l’orientamento secondo cui il legame genitoriale non sorge al momento della nascita, bensì si sviluppa e si consolida durante l’intero periodo della gravidanza.
Pertanto, in caso di condotte colpose dei sanitari che conducano alla morte del feto, sussiste il diritto dei genitori e dei prossimi congiunti a ottenere l’integrale ristoro del danno da perdita del rapporto parentale, applicando i parametri tabellari standard senza decurtazioni aprioristiche dovute alla mancata venuta alla luce del bambino.
Indice dei contenuti:
- La responsabilità della struttura sanitaria per morte fetale: il caso di Arezzo
- La dinamica dei fatti: ritardo nel parto cesareo e ipossia fetale
- Responsabilità medica e nesso di causalità nel decesso del feto
- Quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale per il feto nato morto
- Il consolidamento del rapporto genitoriale durante la gravidanza
- Onere della prova e presunzioni legali nella morte fetale
- Applicazione delle Tabelle milanesi e criteri di liquidazione
- FAQ sulla morte fetale e risarcimento danni
La responsabilità della struttura sanitaria per morte fetale: il caso di Arezzo
Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza del 20 ottobre 2025, n. 655, ha affrontato un complesso caso di responsabilità professionale medica relativo a una morte fetale verificatasi presso una struttura ospedaliera toscana.
Gli attori — la madre, il padre e la nonna materna del bambino nato morto — hanno agito in giudizio per ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per la perdita del rapporto parentale e dei danni patrimoniali connessi.
La pronuncia riveste una rilevanza fondamentale in quanto chiarisce i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria in ipotesi di decesso del feto causato da gravi inadempienze dei sanitari.
La dinamica dei fatti: ritardo nel parto cesareo e ipossia fetale
La vicenda trae origine dal ricovero di una gestante alla 40° settimana e 2 giorni di gravidanza, a seguito della rottura delle membrane.
Nonostante la gravidanza fosse stata fino a quel momento fisiologica, l’insorgenza di difficoltà nella dilatazione vaginale ha richiesto l’intervento dei medici. Il quadro clinico è precipitato quando gli esami hanno evidenziato segnali di lieve ipossia, evoluti successivamente in una conclamata sofferenza fetale.
Nonostante l’evidenza del pericolo, i sanitari hanno omesso di procedere tempestivamente con il taglio cesareo, optando per la prosecuzione del parto naturale.
Solo tardivamente, quando i battiti del feto erano scesi a 5 al minuto, si è proceduto all’intervento chirurgico, conclusosi con l’estrazione di un feto già privo di vita dopo manovre lunghe e violente durate 22 minuti.
Responsabilità medica e nesso di causalità nel decesso del feto
Il Tribunale di Arezzo ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte, sia omissive che commissive, poste in essere dai sanitari e l’evento morte.
La responsabilità della struttura è stata ravvisata nella duplice violazione delle leges artis: da un lato, l’omessa tempestività nella scelta del parto cesareo, che ha esposto il feto a uno stato di grave ipossia prolungata; dall’altro, l’errata esecuzione delle manovre di estrazione durante il cesareo, che hanno ulteriormente aggravato la sofferenza per scarsa ossigenazione.
Le risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) medico-legale hanno confermato che la morte fetale non era riconducibile a eventi imprevedibili, bensì a una gestione negligente del travaglio e della fase estrattiva.
Quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale per il feto nato morto
Un punto nodale della sentenza riguarda la contestazione della struttura sanitaria in merito alla quantificazione del danno.
La convenuta sosteneva che, trattandosi di un feto mai nato, la perdita del rapporto parentale fosse solo “potenziale”, richiedendo quindi una riduzione dei risarcimenti rispetto a quanto previsto per i bambini nati vivi.
Il Tribunale di Arezzo ha rigettato tale tesi, affermando che il danno da morte fetale è qualificabile come un vero e proprio danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, pienamente risarcibile secondo i valori edittali previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano, senza alcuna riduzione automatica legata alla mancata nascita.
Il consolidamento del rapporto genitoriale durante la gravidanza
La motivazione del Giudice aretino poggia sulla premessa che il rapporto parentale non inizi con il parto, ma si formi e si consolidi già durante la gestazione.
Durante i nove mesi di gravidanza, i genitori instaurano una relazione affettiva profonda con il concepito, modificando le proprie consuetudini di vita e maturando una consapevolezza di legame familiare che li unirà per sempre.
Pertanto, non sussiste alcuna differenza ontologica tra il pregiudizio subito dai genitori di un figlio morto durante il travaglio e quello di chi perde un figlio già vitale; in entrambi i casi, la lesione colpisce un legame parentale effettivo e già esistente.
Onere della prova e presunzioni legali nella morte fetale
In tema di risarcimento per morte fetale, l’onere probatorio a carico dei danneggiati può essere assolto tramite presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
Per i membri della famiglia nucleare (genitori, figli, fratelli), sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio.
Nel caso di specie, è stato ritenuto provato che i genitori fossero pronti ad accogliere il figlio e che abbiano dovuto affrontare un lutto inaspettato.
Analogamente, per la nonna materna, il danno è stato riconosciuto sulla base del rapporto di frequentazione costante con l’unica figlia e della vicinanza affettiva, elementi che rendono configurabile la sofferenza morale e dinamico-relazionale per la perdita del nipote.
Applicazione delle Tabelle milanesi e criteri di liquidazione
Il Tribunale di Arezzo ha liquidato il danno applicando integralmente i valori punto delle Tabelle di Milano.
Nel calcolo del punteggio, il giudice ha considerato due aspetti contrapposti:
- Intensità della sofferenza: è stata valutata come potenzialmente più forte in ragione del trauma del decesso durante il parto.
- Parametri di convivenza e intensità relazionale: sono stati assegnati 0 punti per questi specifici criteri, dato che il bambino non era ancora nato e non vi era ancora un rapporto di convivenza materiale. Nonostante l’azzeramento di tali specifici parametri, il valore base del punto tabellare è stato applicato senza riduzioni, riconoscendo la piena dignità giuridica al dolore derivante dalla morte fetale.
FAQ sulla morte fetale e risarcimento danni
È possibile ottenere il risarcimento se il bambino muore prima di nascere? Sì, la giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale anche in caso di morte fetale avvenuta durante la gravidanza o il parto, qualora sia accertata la responsabilità dei medici.
Chi ha diritto al risarcimento in caso di morte fetale? Hanno diritto al risarcimento i genitori (madre e padre) e possono averne diritto anche altri congiunti prossimi, come i nonni, qualora dimostrino l’effettività del legame affettivo.
Come viene calcolato il danno per la perdita di un feto? Il danno viene calcolato applicando i parametri delle Tabelle del Tribunale di Milano. Nonostante il bambino non sia nato, il tribunale applica i valori pieni, considerando che il rapporto parentale si è già consolidato durante la gravidanza.
Cosa devono dimostrare i genitori per ottenere il risarcimento? I genitori devono dimostrare l’esistenza del danno (sofferenza morale e alterazione delle abitudini di vita) e il nesso di causalità tra l’errore medico e il decesso. Per i genitori opera spesso una presunzione di danno che facilita l’onere probatorio.
Il mancato ricorso al parto cesareo può configurare responsabilità medica? Sì, se i monitoraggi evidenziano una sofferenza fetale o ipossia, l’omissione o il ritardo nell’esecuzione del parto cesareo rappresentano una violazione delle leges artis che obbliga la struttura sanitaria al risarcimento.
Contatta un avvocato con esperienza in responsabilità medico sanitaria
I responsabili delle lesioni o della morte del paziente possono essere chiamati a risarcire il danno alla salute ed il danno morale ed esistenziale alla vittima ed ai parenti.
Se tu o un tuo caro ha subito danni alla salute a causa di errori medici, potremmo essere in grado di aiutarti.
Parla con uno dei nostri avvocati con esperienza in malasanità.
Per una consulenza gratuita contatta il nostro studio con una delle seguenti modalità:
- chiama il 06-90281097 oppure
- compila il modulo online oppure
- scrivi ad info@studiolegalestefanogallo.it



