Morte del paziente causata da malasanità in residenza sanitaria assistenziale (RSA) o casa di cura

La legge consente ai familiari del defunto di chiedere un risarcimento per il danno morale-esistenziale causato dal decesso del proprio caro nonché un risarcimento per i danni patiti dal parente deceduto.

Ciò significa che se la persona amata muore a causa di colpe della casa di cura e o della residenza sanitaria assistenziale, è possibile intentare un'azione legale volta ad ottenere giustizia.

I membri della famiglia sopravvissuti possono ottenere il risarcimento che può essere utilizzato per pagare le fatture mediche in essere e le spese funerarie nonché per risarcire il danno da perdita di rapporto parentale subito.

Lo Studio Legale Stefano Gallo è composto da avvocati specializzati in malasanità ed anche in omissioni di cura da parte di residenze sanitarie assistenziali nei confronti di anziani.

Possiamo aiutarti a presentare un'azione legale volta ad ottenere il risarcimento dei danni sopra illustrati. I nostri avvocati sono pronti ad assisterti nel momento in cui avrai bisogno di aiuto ed fornirvi supporto durante la procedura volta al risarcimento del danno per malasanità.

L'azioni legale per morte causata da malasanità della casa di cura o della residenza assistenziale può avere il duplice effetto di far ottenere ai parenti un risarcimento economico e di indurre la struttura colpevole a non tenere in futuro comportamenti che possano mettere a rischio la vita del paziente.

Che cosa deve essere provato in una causa per morte da malasanità?

Se la richiesta di danni è rivolta alla struttura assistenziale o alla casa di cura la parte danneggiata dovrà provare il danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la condotta dei medici facenti parte della struttura.

La struttura convenuta avrà invece l'nere di provare di essersi comportata con diligenza, perizia e prudenza.

Le forme di negligenza nei casi di morte da malasanità

Sono molte le forme di negligenza che potrebbero aver causato il decesso di un paziente.

Anche se cartelle le cliniche e i referti medici in originale rivestono un'importanza primaria al fine di illustrare le condotte mediche, è importante conservare tutto ciò che possa far ulteriore luce sulle cause del decesso, come fotografie delle lesioni, documentazione medica, indumenti contaminati, registrazioni video tramite smart phone, testimonianze registrate dai dipendenti e altre prove.

Alcuni tipi comuni di negligenza frequentemente alla base della richiesta di danni causati dal decesso del paziente sono i seguenti:

Assistenza legale

Se pensi che un tuo caro sia deceduto a causa di di colpe della residenza sanitaria assistenziale o della casa di cura, tu e la tua famiglia potreste avere diritto ad un risarcimento dei danni.

Contatta i nostri avvocati con esperienza in casi di errori diagnostici e di trattamento per ottenere un inquadramento del caso.

Quando si può parlare di decesso causato da malasanità nella SRA o nella casa di cura?

I presupposti per il diritto al risarcimento del danno sono i seguenti:

1) "errore medico";

2) danno al paziente;

3) nesso causale tra 1) e 2)

L'errore medico può essere definito come qualsiasi condotta od omissione medica non conforme alle leggi dell'arte medica (leges artis).

L'errore medico, quindi, può verificarsi nel caso in cui l'operatore sanitario esegua un trattamento in modo scorretto arrecando danno al paziente (per esempio quando una procedura chirurgica venga eseguita in maniera erronea), oppure nel caso in cui il sanitario ometta di fare qualcosa (per esempio, quando non vengano somministrati farmaci salva-vita).

Il nesso causale nella morte da malasanità si ha quando in conseguenza dell'errore medico il paziente subisca un danno alla salute che ne determini la cessazione delle funzioni vitali.

Chi può chiedere il risarcimento per decesso da malasanità?

Il diritto al risarcimento è riconosciuto ai soggetti aventi un particolare legame affettivo con la vittima: i così detti prossimi congiunti.

Chi sono i prossimi congiunti?

1) La famiglia naturale

Possono presuntivamente considerarsi come legittimati ad agire il coniuge, i figli (anche in tenera età), i genitori, i fratelli e le sorelle: in breve, tutti i componenti della cosiddetta famiglia nucleare, per i quali appare irrilevante anche la cessazione della convivenza;

Quanto agli altri parenti ed affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, ecc.), la legittimazione può esser loro riconosciuta soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze (da dimostrare) atte a far ritenere che la lesione della vita o della salute del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale ovvero una grave alterazione della normale esistenza, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per tipo di parentela, non abbia diritto ad essere assistito anche moralmente dalla vittima.

2) I conviventi "more uxorio"

Le più recenti sentenze della Suprema Corte hanno riconosciuto che il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non solo ai membri della famiglia legittima, ma anche a quelli della c.d. famiglia naturale, a condizione che si dimostri l'esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo che, per la significativa comunanza di vita e di affetti, sia equiparabile al rapporto coniugale.

Entro quanto tempo è possibile iniziare la causa?

Danni subiti dalla persona deceduta: entro 10 anni dalla morte del parente

Danni subiti dai parenti della persona deceduta: entro almeno 6 anni dal decesso del parente

Nota bene: nei confronti dei medici facenti parte della struttura sanitaria responsabile la richiesta di danni deve essere essere sempre presentata entro entro 5 anni.

Ipotesi di richieste di risarcimento per morte del paziente in SRA o case di cura 

I danni risarcibili in caso di morte per malasanità

1) Il danno trasmissibile per eredità

  • Il danno biologico: si tratta del peggioramento della salute patito dalla vittima. Il danneggiato acquisisce il diritto al risarcimento del danno biologico subito per l'effettiva durata della sua sopravvivenza....e si tratta di un danno alla salute, che se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (cd. danno biologico terminale) (cfr. Cass. civ, n. 18305/2003; Cass. civ. 16 maggio 2003 n. 7632)
  • Il danno morale: la sofferenza psichica patita dalla vittima delle lesioni fisiche (c.d. danno tanatologico). E' risarcibile alla condizione che si fornisca la prova che la vittima era in grado di percepire il proprio stato, lucidamente assistendo allo spegnersi della propria vita.

2) I danni risarcibili "iure proprio" dagli eredi

  • Il danno biologico. Si tratta dello stato di alterazione psicofisica del richiedente determinato dalla morte della vittima.
  • Il danno morale da perdita del congiunto. Può assumere, in linea generale, una duplice connotazione: una soggettiva, un'altra oggettiva. La prima attiene a tutte le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso. Si ha riguardo, sotto tale profilo, al dispiacere, allo strazio, all'angoscia, insomma a tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita; tali sofferenze, peraltro, non vanno più limitate - oggi - solo a quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ben potendo ricomprendere i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (nuova configurazione del danno morale da sofferenza, SS.UU.). La seconda dimensione del danno riguarda i riflessi oggettivi della lesione da perdita del congiunto. Rilevano in tal caso tutte le compromissioni e gli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore.
  • Il danno economico.  Si può scomporre in danno emergente, consistente in spese causate dal decesso del parente (spese funerarie ecc.) e danno c.d. da lucro cessante, consistente o nella diminuzione di contributi o sovvenzioni, oppure nella perdita di utilità che, per legge o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto scomparso.

Avvocati per morte del paziente in RSA o case di cura

Gli avvocati dello Studio legale Stefano Gallo, sono specializzati in lesioni causate da negligenza, imprudenza o imperizia del medico e quindi anche in casi danni morte causata da malasanità di residenze sanitarie assistenziali e case di cura.

Il risarcimento per negligenza medica può essere ottenuto sono se vi siano i presupposti sopra descritti. Un attenta analisi del caso da parte di medici legali esperti è, perciò, fondamentale.

Lo studio legale Stefano Gallo è sito in Roma e segue i propri clienti in tutta Italia.

La nostra procedura non ha costi ed il nostro compenso viene versato solo in caso di risarcimento.

Contatta il nostro studio per ottenere un inquadramento medico legale del tuo caso.

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