Medici legali di GRDLex
I medici legali di GRDLex assistono le vittime di malasanità da parto in tutte le fasi dei procedimenti in cui sia necessario il loro intervento, su tutto il territorio nazionale, isole comprese.
In particolare:
› redigono la perizia medico legale che documenta e quantifica l'esistenza delle lesioni o della condizione di invalidità;
› assistono il cliente durante le operazioni peritali;
› redigono note critiche rispetto alla relazione del CTU.
La perizia medico-legale
La Relazione tecnica eseguita dal Medico Legale ha la funzione di documentare e quantificare l'entità del danno subito. Ciò consente in primo luogo di capire se l'eventuale offerta della controparte sia congrua o meno. Normalmente infatti, durante una controversia, né la natura e la durata delle lesioni, né l'entità della conseguente diminuzione dell'integrità psico-fisica del danneggiato possono essere valutate direttamente dalle parti. Tale compito richiede, normalmente, che il medico legale sia affiancato da un medico specializzato nella branca della medicina riguardante il caso esaminato.
La presentazione della propria perizia medico-legale consente:
› individuazione del danno
› individuazione dei soggetti responsabili
› individuazione del nesso di causalità tra la condotta del responsabile e il danno
› quantificazione del danno
Nei casi di responsabilità sanitaria e medica, la relazione medico-legale individua anche le violazioni delle leges artis della medicina e delle buone pratiche mediche compiute dal medico e dalla struttura ospedaliera nonché di stabilire se esse siano in nesso di causalità con il danno subito dal paziente.
Tipologia del danno
Il danno alla salute viene considerato, in medicina legale, sotto due aspetti:
1. aspetto statico, che riguarda i profili anatomici e funzionali della lesione (danno biologico).
2. aspetto dinamico, che considera l'incidenza delle lesioni sulle abitudini di vita, sulle attività extra-lavorative, familiari e sociali (danno alla salute).
Invalidità
Va distinta in:
❯ Invalidità temporanea, ovvero l'invalidità subita per un periodo di tempo limitato che, normalmente, ha inizio immediatamente dopo l'evento lesivo; tale invalidità deve essere causalmente collegata alle lesioni subite dal soggetto danneggiato o alla malattia che ne è derivata e deve impedire al danneggiato stesso di attendere in tutto o in parte alle sue occupazioni quotidiane fino a che non sia intervenuta la guarigione o la stabilizzazione dei postumi;
❯ invalidità permanente, che corrisponde all'entità dei postumi determinati dalla lesione o dalla malattia occorsa al danneggiato.
Danno futuro
È necessario anche valutare l'entità del danno biologico futuro possa ritenersi probabile che il danno biologico, nonostante l'evoluzione dei postumi, avrà una lenta evoluzione peggiorativa (o in teoria migliorativa) per cui la soglia stessa va corretta in più o in meno rispetto alla parziale osservazione del solo danno attuale.
Danni patrimoniali da lucro cessante e danni morali
Oltre al risanamento del danno biologico in sè vanno risarciti autonomamente i danni-conseguenze di carattere patrimoniale (esempio lucro cessante). Nel caso in cui il fatto causa del danno costituisca reato, oltre al danno biologico vanno risarciti i danni morali da esso scaturiti