Il risarcimento del danno morale spettante ai figli per la perdita del genitore non è subordinato alla convivenza con la vittima.
La recente pronuncia della Cassazione (ordinanza n. 3904 del 16 febbraio 2025) ribadisce un principio già consolidato: l’uccisione di una persona determina una presunzione semplice di sofferenza morale per i familiari stretti, tra cui i figli, ai sensi dell’art. 2727 c.c.
Pertanto, l’assenza di convivenza non esclude il diritto al risarcimento, ma può incidere soltanto sulla quantificazione del danno.
Indice dei contenuti:
- Presunzione di sofferenza morale ex art. 2727 c.c.
- Il danno morale iure proprio dei figli
- La convivenza non è requisito per il risarcimento
- L’onere della prova e le eventuali eccezioni
- La decisione della Cassazione n. 3904/2025
Presunzione di danno morale ex art. 2727 c.c.
L’art. 2727 del codice civile disciplina le presunzioni semplici, definendole come quelle fondate sull’idoneità del fatto noto a risalire al fatto ignoto.
In ambito risarcitorio, la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che la morte di una persona determina una presunzione semplice di sofferenza morale nei confronti dei familiari più stretti: coniuge, figli, genitori e fratelli.
Questa presunzione non necessita di ulteriori dimostrazioni probatorie circa la sofferenza interiore subita: il solo legame familiare è sufficiente, in astratto, a fondare il diritto al risarcimento del danno morale iure proprio, salvo prova contraria.
Il danno morale iure proprio dei figli
Il danno morale iure proprio dei figli rappresenta una categoria di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Esso si riferisce alla lesione del bene immateriale costituito dal rapporto affettivo tra il genitore e il figlio, indipendentemente dalla eventuale incidenza su interessi patrimoniali.
L’art. 1223 c.c., che disciplina l’ambito del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, impone il criterio della causalità: il risarcimento deve comprendere le conseguenze immediate e dirette dell’evento dannoso.
La perdita del genitore rientra pienamente in tale ambito, trattandosi di un danno che incide sul diritto soggettivo alla vita familiare e affettiva.
La convivenza non è requisito per il risarcimento
La Corte di Cassazione ha riaffermato, anche con l’ordinanza n. 3904/2025, che la convivenza tra il defunto e il superstite non è condizione necessaria per ottenere il risarcimento del danno morale.
Il fatto che i figli non vivessero con il padre al momento della sua morte non può legittimare, da solo, il rigetto della loro domanda risarcitoria.
La cessazione della convivenza può incidere sulla valutazione del quantum, ma non esclude in sé il diritto al risarcimento.
In tale senso, la Cassazione ha giudicato erronea la decisione della Corte d’appello di Bologna, che aveva rigettato la domanda delle figlie sulla base dell’assenza di specifiche allegazioni circa la relazione con il padre.
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L’onere della prova e le eventuali eccezioni
La presunzione di sofferenza morale ex art. 2727 c.c. è superabile solo mediante prova contraria, che spetta al convenuto.
In particolare, è suo onere dimostrare che il rapporto tra il defunto e il superstite fosse inesistente, caratterizzato da indifferenza o addirittura ostilità, tali da escludere ogni tipo di sofferenza in conseguenza della morte.
Pertanto, in assenza di elementi che provino una rottura affettiva, il diritto al risarcimento del danno morale deve essere riconosciuto anche ai figli non conviventi.
La decisione della Cassazione n. 3904/2025
La vicenda sottoposta alla Suprema Corte nasce dalla richiesta di risarcimento presentata da S.L., M.L.R. e A.E.P.R. nei confronti della società H. S.p.A., a seguito del decesso del coniuge e padre, avvenuto per complicanze successive a un intervento chirurgico.
Il Tribunale di Ravenna aveva rigettato le domande risarcitorie. In appello, solo la richiesta della moglie fu accolta, mentre quella delle figlie fu rigettata per mancanza di allegazioni specifiche sulla relazione affettiva.
Le figlie hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli articoli 1223 e 2059 c.c., nonché degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
La Corte ha accolto il ricorso, affermando che la motivazione della Corte territoriale contrasta con la giurisprudenza consolidata, secondo cui l’uccisione di una persona fa presumere ex art. 2727 c.c. una sofferenza morale in capo ai familiari prossimi, a prescindere dalla convivenza.
La Suprema Corte ha chiarito che l’onere della prova grava sul convenuto, che deve dimostrare l’eventuale assenza di un effettivo legame affettivo tra vittima e superstite, qualora voglia escludere il risarcimento.
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