Risarcimento da € 2.250.000 per PCI causata da errori nella gestione del parto

Sintesi del caso

Se il tracciato cardiotocografico indicante sofferenza fetale non migliora è necessario attuare una tecnica di parto anticipato, come il taglio cesareo d'urgenza, per evitare encefalopatia ipossico-ischemica e paralisi cerebrale infantile. 

L’avv. Stefano Gallo, con l’aiuto dei suoi consulenti medici e collaboratori legali, ha fatto fatto ottenere un risarcimento di Euro 2.250.000 alla famiglia di una bambina rimasta disabile a causa di mancanza di ossigeno durante il parto, avvenuto presso una nota struttura sanitaria di Roma.

ll danno cerebrale era stato causato da imperizia, imprudenza e negligenza medica, ed in particolare da errori nella valutazione del tracciato cardiotocografico (il quale indicava una grave sofferenza fetale), da omessa esecuzione del taglio cesareo d’urgenza e da uso non corretto della ventosa ostetrica.

Un taglio cesareo tempestivo avrebbe potuto consentire alla bambina di respirare con i propri polmoni e di ricevere l’ossigeno che non riusciva ad ottenere in utero. Avrebbe, pertanto, molto probabilmente, evitato il danno.

L’analisi medico legale preliminare

Nel caso in esame i consulenti medici dello studio hanno riscontrato che le condotte mediche dei sanitari che prestarono assistenza durante il parto furono errate, in termini di omessa esecuzione del cesareo d’urgenza in presenza di sofferenza fetale e di uso scorretto della ventosa ostetrica.

I consulenti hanno inoltre accertato che l’insulto asfittico che ha causato il danno alla neonata si è verificato nell’arco temporale durante il parto, cioè nell'arco temporale in cui i sanitari avrebbero dovuto far nascere la bambina tempestivamente tramite cesareo per consentirle di acquisire mediante la respirazione polmonare l’ossigeno che non riusciva a ricevere mediante gli scambi feto-materni.

Il nesso causale: individuazione dei criteri medico legali

Nel caso in discussione sono apparsi presenti tutti i criteri medico-legali per la verifica del collegamento tra condotta e danno. In particolare:

Criterio topografico: è innegabile, oltre che dimostrata sotto il profilo clinico e documentale, la corrispondenza fra l'azione lesiva dell'insulto ipossico-ischemico intrapartale e la sede dei relativi effetti nell’encefalo della piccola NC.

Criterio cronologico: è dimostrato e soddisfatto il criterio cronologico in rapporto alla congruità e correlazione temporale fra l'epoca di intervento della causa lesiva, rappresentata dall'insulto ipossico-ischemico intrapartale, l'inadeguata condotta e il momento di comparsa degli effetti, rappresentati dalle manifestazioni cliniche gravemente/estremamente patologiche.

Criterio circostanziale clinico-anamnestico / anatomopatologico: l'esame dei dati circostanziali clinici-documentali è pienamente coerente con le caratteristiche del caso in esame, anche in rapporto alle fasi evolutive, i riscontri strumentali e anatomo-patologici.

Criterio di idoneità ed efficienza lesiva: l'efficienza lesiva è riconosciuta sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo e comprovata dai dati scientifici e dalla letteratura medica nel determinismo della encefalopatia ipossico ischemica e della paralisi cerebrale infantile, strettamente connesso alle inadeguate condotte sia omissive (non aver eseguito una tempestiva anticipazione del parto) che omissive (aver utilizzato in maniera non corretta la ventosa ostetrica). In parole più chiare, è emersa una diretta proporzionalità fra le condotte dei sanitari che assistettero al parto della sig.ra F.G. come cause, e gli effetti rappresentati dalla paralisi cerebrale infantile di N.C.

Criterio qualitativo-quantitativo: è comprovata la qualità dell'antecedente lesivo iniziale e la sua compatibilità con l'effetto prodotto. In altri termini, è sussistente una piena "forza" e valenza causale delle condotte omissive/commissive nel determinismo degli effetti dell'insulto ipossico-ischemico intrapartale e la lesione cerebrale responsabile della condizione di disabilità della bambina.

Criterio modale ed eziologico: è comprovata l'idoneità lesiva e l'adeguatezza del fattore causale sotto il profilo dell'efficienza qualitativa e quantitativa; sussiste, infatti, la corrispondenza fra le modalità di applicazione della causa e le caratteristiche della lesione.

Criterio di continuità fenomenica: tenuto conto delle caratteristiche del decorso della patologia verificatasi, è presente la successione logica e cronologica delle manifestazioni cliniche dei sintomi rapportabili alla causa lesiva.

Criterio epidemiologico statistico e dell'evidenzia scientifica: i dati scientifici e della letteratura medica consentono di affermare che è comprovata la diretta proporzionalità tra le condotte dei sanitari assistenti al parto ed i relativi effetti. Sussiste, quindi, una piena ricorrenza sia statistica che scientifica. Nel caso in esame è evidente la preponderanza dell’evidenza nell'ambito dei criteri di valutazione altamente probabilistici.

Criterio di esclusione: sulla base della disamina degli elementi e dei riscontri clinici e strumentali, assume rilievo sostanziale la verifica di esclusione di altre cause, eventi o patologie che possano in qualche modo essere stati responsabili o concorrenti nel determinismo della paralisi cerebrale infantile di cui è affetta la bambina. Risulta dimostrata, quindi, l'assenza di ulteriori fattori o cause alternative che abbiano interferito con la genesi e l'evoluzione peggiorativa del quadro clinico rispetto alle cause individuate nella presente

Di conseguenza, una condotta medica corretta sarebbe pertanto valsa ad evitare la lesione cerebrale della neonata e la gravissima disabilità della quale ella è attualmente affetta. E’ risultato pertanto configurabile il nesso causale tra la condotta medica errata ed il danno patito dalla piccola N.C.

Individuazione dei danni risarcibili

Il nesso causale tra fatto illecito e danno ingiusto ha comportato il diritto della bambina e dei suoi genitori vedersi risarcire da parte della struttura sanitaria, ex art. 1228 codice civile, il risarcimento dei seguenti danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti:

  • danno biologico patito dalla minore N.C.
  • danno biologico patito dalla Sig.ra F.G., mamma di N.C.
  • danni morali ed esistenziali subiti dalla minore N.C. e da entrambi i suoi genitori
  • danno patrimoniale da lucro cessante patito dalla minore N.C. conseguentemente all’annullamento della propria capacità lavorativa;
  • danno patrimoniale patito dai Sig.ri AC e FC e segnatamente a titolo di:
    • danno emergente e/o al lucro cessante per l’assistenza prestata e da prestare permanentemente alla figlia inabile N.C.
    • danno da lucro cessante per l’abbandono dell’attività lavorativa da parte della
      Sig.ra F.G. per accudire la figlia inabile N.C.
    • danno emergente locazione e acquisto di un immobile nelle vicinanze
      della Fondazione S.L. in cui N.C. esegue le proprie terapie
    • danno emergente per adeguamento dell’abitazione alle esigenze della
      figlia N.C.
    • danno da lucro cessante conseguente al venir meno dell’assistenza futura nei
      confronti dei genitori ro medesimi da parte della figlia N.C.
    • danno da lucro cessante per perdita del reddito da attività lavorativa da parte
      della Sig.ra F.C.
  • danno emergente per spese processuali riferite al procedimento ATP

L’intimazione di pagamento e i colloqui con la struttura sanitaria

Lo studio legale Gallo, ottenuta la perizia medica da parte dei propri consulenti, dietro mandato dei genitori della bambina, inviavano alla struttura sanitaria responsabile una lettera di intimazione di pagamento e di costituzione in mora, con la quale si chiedeva alla struttura sanitaria di risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi dalla bambina stessa e, di conseguenza, da loro medesimi, inclusi il danno biologico, morale ed esistenziale ed il danno da perdita di capacità di lavoro della bambina, e i derivati danni occorsi ai genitori.

Nell'intimazione veniva inoltre riportato l’avvertimento che trascorsi sette giorni si sarebbero tutelati i diritti dei propri assistiti presso la Magistratura competente.
La struttura sanitaria avviava così un’analisi del caso senza al temine della quale non formulava una offerta risarcitoria congrua.

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Il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo)

Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. veniva convenuta in giudizio la struttura sanitaria innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, chiedendo ATP con la formulazione dei seguenti questi:

«1) valuti se la formulazione della diagnosi sia stata corretta, in caso di errore di diagnosi specifichi se lo stesso sia dovuto ad incompletezza delle indagini cliniche e strumentali ovvero ad oggettiva difficoltà dei dati clinici e strumentali, ovvero ad altro;

2) se sia stata fornita preventivamente una adeguata informazione dei rischi connessi al trattamento ed acquisito il consenso informato del paziente; in caso di risposta affermativa specifichi le utilità ed i rischi che presentava il trattamento prescelto rispetto ad eventuali altri trattamenti anch’essi praticabili nel caso concreto;

se il trattamento prescelto poteva ritenersi astrattamente adeguato rispetto al caso specifico avuto riguardo alla diagnosi correttamente formulata ed ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medico chirurgica del tempo;

in relazione al precedente quesito, dica se il trattamento prescelto richiedesse una specifica competenza professionale e se questa fosse in possesso del convenuto;

3) accerti se il trattamento sia stato eseguito in conformità con le metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi o dalla scienza medica; in caso di risposta negativa specifichi le cause della difettosa esecuzione, individui eventuali difficoltà nella esecuzione del trattamento indicando quali rimedi siano stati adottati per il superamento delle stesse avuto riguardo all’attività svolta dai singoli operatori secondo le specifiche competenze;

4) accerti se la minore NC abbia riportato postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato; in caso affermativo accerti il rapporto causale tra l’operato ed i postumi;

5) descriva gli eventuali precedenti morbosi di NC e la relazione di concorso o coesistenza con i postumi di cui al precedente punto 4 ed in particolare se l’ inadempimento della struttura sanitaria abbia determinato o concorso a determinare gli esiti invalidanti della patologia di NC e/o se abbia determinato una riduzione delle sue possibilità di guarigione;

quantifichi il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai ricorrenti in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale con particolare riferimento al danno biologico ed al danno da spese mediche e per l’assistenza; esperisca il tentativo di conciliazione…».

Le difese della struttura sanitaria e la relazione di CTU

Si costituiva la struttura sanitaria  eccependo preliminarmente la nullità e la inammissibilità della procedura di ATP in asserita assenza dei presupposti di legge. Contestava, inoltre, la fondatezza nel merito delle deduzioni svolte e delle richieste formulate anche nel quantum.

Venivano nominati CC.TT.UU, il prof. M. (medico legale) ed il prof. B. (ginecologo) i quali depositavano proprio elaborato nel quale ritenevano accertato il nesso di causalità e valutavano il danno patito dalla minore quale permanente e totale, con impossibilità di svolgere le attività della vita quotidiana senza assistenza e di acquisite una capacità lavorativa

Il procedimento di merito ex art. 702-bis c.p.c. (procedimento sommario di cognizione)

Dopo l’ATP i ricorrenti proponevano ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

«… Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, stante la natura della controversia e considerata la consulenza tecnica già espletata nel procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. ***/2019:

in via preliminare, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, alla luce della documentazione versata in atti ed in particolare della relazione di consulenza tecnica medico-legale redatta nel procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. *** relativa all’accertamento di quanto occorso alla piccola N.C ed alla responsabilità della ***, formulare una proposta transattiva, ai sensi dell’art.185 bis c.p.c., così come introdotto dal D.L. 69/2013;

nel merito, acclarata la responsabilità della struttura resistente ed il nesso di causalità fra la condotta della stessa e i danni permanenti subiti dalla minore NC e, conseguentemente dai Sig.ri AC e FG, condannare la convenuta ***, al pagamento nei confronti della minore NC e dei Sigg. AC e FG, della somma a titolo di risarcimento dei danni da questi subiti ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro sino all’effettivo soddisfo, ed in particolare:

  • della somma che l’Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno biologico patito dalla minore NC; della somma che l’Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno biologico patito dalla Sig.ra FG;
  • della somma che l’Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danni morali ed esistenziali subiti dalla minore NC e dei Sigg. AC e FG; della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante patito dalla minore NC conseguentemente all’annullamento della propria capacità lavorativa;

della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale patito dai Sig.ri AC e FC e segnatamente a titolo di:

1) danno emergente e/o al lucro cessante per l’assistenza prestata e da prestare permanentemente alla figlia inabile NC;

2) lucro cessante per l’abbandono dell’attività lavorativa da parte della Sig.ra FC per accudire la figlia inabile NC;

3) danno emergente locazione e acquisto di un immobile nelle vicinanze della Fondazione S. Lucia IRCCS in cui NC esegue le proprie terapie;

4) danno emergente per adeguamento dell’abitazione alle esigenze della figlia NC;

5) lucro cessante conseguente al venir meno dell’assistenza futura nei confronti dei Sigg. AC e FC medesimi da parte della figlia NC;

6) lucro cessante per perdita del reddito da attività lavorativa da parte della Sig.ra FC;

7) danno emergente per spese processuali riferite al procedimento ATP RG ***;

della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patito dai Sig.ri AC e FC per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. Salva ogni altra consentita azione.”

Si costituiva nella predetta procedura la Provincia Religiosa eccependo la inammissibilità della procedura ex art. 702 bis c.p.c., contestando recisamente la CTU depositata e la inesistenza del nesso causale così come la infondatezza nel merito e la mancanza di prova anche sul quantum.

La prima proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. effettuata dal Giudice

Il Giudice, dopo istanza di parte ricorrente, si riservava e sciogliendo la riserva formulava proposta ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: ”….nel caso di specie, con riferimento al danno (patrimoniale e non patrimoniale), complessivamente subito dalla minore NC, pari ad € 3.008.000,00, appare corretto prospettare (ai fini conciliativi ed equitativi) che una parte del danno non patrimoniale, unitamente a quello patrimoniale, per un totale complessivo di € 1.00.000,00, possa essere liquidata immediatamente, in quanto corrispondente al danno biologico immediatamente acquisito dalla minore per l’adattamento alle gravi menomazioni subite; che, con riferimento invece, ai restanti 2/3 del danno (pari ad € 2.000.000,00), si potrebbe prevedere una rendita vitalizia capitalizzata (da adeguarsi annualmente in base agli indici ISTAT sul costo della vita, il cui adempimento potrebbe essere assicurato dalla stipula di una garanzia c.d. a prima richiesta ovvero mediante altre forme adeguate di garanzia), pari, allo stato (sulla base dei coefficienti di attualizzazione e tenuto conto della vita media di una donna) a complessivi € 2.000,00 mensili (rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita), da corrispondersi per tutta la durata in vita della piccola NC. Resterebbe, infine, l’obbligo per la Struttura convenuta di versare, in favore degli attori AC e FG, a titolo di danno morale riflesso, le somme sopra indicate pari – rispettivamente - ad € 138.600,00, in favore di AC e ad € 142.560,00, in favore di FG.

A tali somme si potrebbe infine aggiungere il rimborso delle spese della CTP (previa esibizione della relativa fattura) e della CTU (liquidate come in atti) ed un contributo per gli onorari di difesa relativi sia alla fase dell’ATP, pari ad € 12.382,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA e rimborso del contributo unificato come per legge, sia alla presente causa di merito, pari ad ulteriori € 12.992,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA e rimborso del contributo unificato come per legge (importi così calcolati sulla base del valore della possibile conciliazione e non del disputatum, tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause comprese fra € 2.000.000,00 ed € 4.000.000,00 e dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria e decisoria della presente causa di merito, perché non svolte)”.

La Struttura sanitaria riteneva non accoglibile la suddetta proposta conciliativa formulata ma prima della successiva udienza riteneva di dover formulare ulteriore proposta conciliativa, pari ad € 1.500.000 omnia, la quale non veniva accettata dai ricorrenti. All’udienza suddetta, le parti chiedevano un rinvio al fine di poter meglio valutare la suddetta proposta conciliativa formulata dal Giudice e quest’ultimo rinviava ad una successiva udienza.

La seconda proposta conciliativa e la perizia sul danno biologico della mamma

All’udienza suddetta, la parte ricorrente faceva presente di non poter aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice in quanto incongrua.

La detta proposta basata su rendita vitalizia, in particolare, prevedeva l’interruzione del versamento della rendita in caso di premorienza della bambina LC, circostanza che avrebbe potuto verificarsi, considerato che studi statistici evidenziano che i bambini affetti dalla stessa sua forma di paralisi cerebrale infantile hanno un’aspettativa di vita di circa 33 anni a partire dal primo anno di vita.

Il Giudice rappresentava per fini meramente conciliativi la possibilità di offrire da parte resistente un importo complessivo di € 2.400.000,00, oltre spese.

La parte ricorrente / attrice, per definire al più presto la causa, senza alcun riconoscimento ed ai fini meramente conciliativi, si dichiarava disponibile a poter valutare un importo complessivo omnia per i danni patiti dai ricorrenti e non inferiore ad € 2.200.000,00, oltre spese processuali.

La parte ricorrente / attrice medesima chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. La parte resistente / convenuta si riservava d’interloquire con la Cliente.

La parte ricorrente, unitamente alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 depositava, tra l’altro, la consulenza tecnica di parte della dott.ssa CF, nella quale si quantificava il danno biologico patito (disturbo da stress post traumatico) dalla sig.ra FG, in conseguenza dell’evento suddetto, nella misura del 44,24% di inabilità permanente.

La conciliazione e il versamento del risarcimento

Dopo ampia discussione durante la quale la Struttura Sanitaria faceva presente il proprio stato di crisi di liquidità dovuto al mancato/ritardato rimborso delle prestazioni sanitarie da parte delle Regioni, le parti concludevano una trattativa mediante la stipula di un accordo conciliativo.

Nel detto accordo si prevedeva di transigere la lite di cui al giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Roma, dietro versamento della somma complessiva di €#2.250.000,00# (euroduemilioniduecentocinquantamila/00), importo che successivamente alle firma delle rispettive parti, veniva versato alla bambina (dietro autorizzazione del Giudice tutelare) e ai genitori entro le scadenze previste.

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stefano-gallo-miglior-avvocato-risarcimento-danniL'avv. Stefano Gallo è stato vincitore del premio "Le Fonti Awards" come Avvocato dell'anno Risarcimento Danni 2019 

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