Riconoscimento "Gravità" ex legge n. 104

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La legge 104/92 subordina il riconoscimento di alcuni diritti in base “connotazione di gravità” dello stato invalidante.

Quando ricorrere

La legge 104/92 subordina il riconoscimento di alcuni diritti (permessi retribuiti sul lavoro per i disabili o chi li assiste, divieto di trasferimento, congedi parentali, agevolazioni fiscali ecc.) al riconoscimento, da parte della commissione medica competente, della “connotazione di gravità” dello stato invalidante.
La norma non prevede che la valutazione sia espressa in percentuale: ciò significa che in teoria non esiste un limite fisso o rigido per il riconoscimento della “gravità” dell’invalidità.
Tuttavia è ovvio che chi è titolare di indennità di accompagnamento (che è la prestazione riconosciuta allorché l’autonomia della persona è abolita) non avrà certamente difficoltà a vedersi riconosciuta la connotazione di “gravità” della sua invalidità.
Maggiori dubbi e pareri discordi sorgono invece nelle altre situazioni, poiché, atteso come detto che manca un “aggancio” con la percentuale di invalidità, le condizioni richieste possono essere riconosciute o meno a seconda del concorso con esse di altri fattori.
Ad esempio, un disabile al 90% che presti attività si vedrà riconoscere la connotazione di gravità più facilmente di una persona anziana in pensione.
Si tratta quindi di esaminare singolarmente i casi, affinché si possa valutare se l’eventuale mancato riconoscimento dello stato di “gravità” possa essere contestato.

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