Indennità di frequenza respinta: risarcimento

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Istituita nel 1990, l'indennità di frequenza è un sostegno economico, previsto dallo Stato, da destinare alle famiglie di minori disabili che devono sostenere spese di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.

Requisiti necessari e ricorso

La Commissione ASL può negare l'indennità di frequenza. Nel caso è possibile presentare ricorso contro il verbale della commissione.

I requisiti per ottenere l’indennità di frequenza sono:
› età inferiore a diciotto anni;
› cittadinanza italiana, o essere cittadini UE residenti in Italia o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
› essere riconosciuti “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”;
› frequentare in modo continuo o periodico centri pubblici o privati convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e

recupero di persone con handicap; scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado; centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati (questi requisiti sono alternativi tra loro);
› non avere un reddito annuo personale superiore a 4.800,38 euro (anno 2016);
› non essere ricoverati in modo continuo o permanente in istituti pubblici.

Qualora l’esito della valutazione medica della competente asl sia negativo si può ricorrere per ottenere l’indennità di frequenza.

Indennità di frequenza vs indennità di accompagnamento

L'indennità di frequenza è alternativa all’indennità di accompagnamento: le due prestazioni non sono erogabili contemporaneamente.

L’indennità di frequenza è una prestazione economica concessa agli invalidi civili con età inferiore ai 18 anni diciotto al quale siano state riconosciute dalla competente commissione sanitaria difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

DIFFERENZA TRA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E INDENNITÀ DI FREQUENZA PER I MINORENNI?
La legge non ha imposto per l’indennità di accompagnamento un limite di età (mentre, ad esempio, per la pensione e l’assegno sì). Ciò significa che vi sono casi in cui per cui al minorenne, invece che l’indennità di frequenza, deve essere concessa l’indennità di accompagnamento.

QUANDO SPETTA L'INDENNITÀ DI FREQUENZA?
L’indennità di frequenza è attribuita sulla base di un paragone riguardo agli atti normalmente eseguiti dalla generalità dei bambini della stessa età: come si è visto sopra, è concessa, infatti, a quei minori che abbiano “difficoltà” a compiere atti che i loro pari età eseguono.
L’indennità di frequenza spetta, pertanto, allorché un medesimo atto è eseguito dal disabile con difficoltà maggiore rispetto al suo coetaneo sano (es. un bambino affetto da paresi di alcune dita della mano faticherà maggiormente ad eseguire azioni che normalmente un bambino sano esegue come scrivere, chiudere l’astuccio, seguire la lezione di educazione fisica ecc.).

QUANDO SPETTA L' INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO?
Se invece il “paragone” con il bambino sano con riferimento agli atti della vita quotidiana non è possibile allora si vi è la possibilità che sia concessa l’indennità di accompagnamento.
La condizione per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento al minore è quindi il sovraccarico assistenziale rispetto alla condizione di un bambino sano, che ovviamente, grava sulla famiglia. È il caso del bambino che la famiglia deve assistere di continuo in ospedale o in cicli di cure (dialisi, chemioterapie, riabilitazioni ecc.), cose che il bambino “sano” queste cose non deve fare. Oppure si pensi al caso in cui i genitori debbano “sorvegliare” continuativamente ed in modo particolare il figlio, dedicandogli, quindi, un'attenzione spropositata rispetto a quella cui sono normalmente tenuti i genitori. Un bambino che va controllato a vista di giorno o di notte per la sua incolumità determina che un “sovraccarico familiare” in termini di assistenza decisamente superiore a quella necessaria ad un bambino sano della stessa età.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato, infatti, che: «anche per i neonati, che per il solo fatto di essere tali necessitano comunque di assistenza, può verificarsi una situazione, determinata dall’inabilità, la quale determini che al bambino debba essere prestata un’assistenza, per le condizioni patologiche in cui versi la persona, caratterizzata da forme e tempi di esplicazione ben diversi da quelli di cui necessita un bambino sano».

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