Indennità di accompagnamento non accolta

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Istituita nel 1980, l'indennità di accompagnamento spetta alle persone che, a causa di malattie fisiche, psichiche o per un incidente, non sono più in grado di camminare o compiere gli atti quotidiani senza l'aiuto di un assitenza continua. È indipendente dall'età e dal reddito della persona.

Quando fare ricorso e requisiti necessari

La Commissione Asl può negare l'indennità. Esistono situazioni nelle quali è possibile fare ricorso contro la decisione della commissione.

È opportuno proporre ricorso quando l'accompagnamento sia stato negato a:
1. chi ha difficoltà e limiti nella deambulazione tali da comportare un grave pericolo di caduta;
2. chi non ha la capacità di orientarsi nel tempo o nello spazio e a chi non conosce il denaro o il suo uso;
3. chi non è in grado di chiamare aiuto in caso di pericolo;
4. chi, pur riuscendo a compiere gli atti di vita quotidiana, si trova nella incapacità di comprendere la rilevanza di atti importanti (es. come seguire trattamenti farmacologici);
5. chi non può a compiere anche un solo "atto" della vita quotidiana (es. impossibilità di vestirsi svestirsi o di provvedere all'igiene quotidiana);
6. chi necessita assistenza per una cura anche non quotidiana (es. un trattamento dialitico trisettimanale) o per periodi molto brevi, anche inferiori al mese (per esempio quando il ciclo di chemioterapia può essere fatto solo se il paziente è accompagnato o se lo debilita al punto da non essere più autonomo in quei giorni);
7.  bambini (anche se in generale questi, per il solo fatto di essere tali, necessitino comunque di assistenza continua): qualora si trovino in una grave situazione di salute che necessita di un'assistenza diversa da quella occorrente a un bambino sano;
8. chi è affetto da degenerazione del sistema nervoso e ha una limitazione delle facoltà cognitive

(per esempio Alzheimer) o impedimenti dell'apparato motorio (eper esempio Parkinson), e  richiede una assistenza farmacologia giornaliera per evitare aggravamenti del proprio stato di salute e/o ad evitare pericoli per sé e per altri (per esempio psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale), o forme di epilessia con ripetute crisi convulsive, che possono determinare rischi a causa delle perdite di coscienza improvvise.
9. chi ha deve essere accompagnato al luogo di lavoro.

REQUISITI
Per ottenere l'indennità di accompagamento i requisiti sono:
1) riconoscimento di un’invalidità totale e permanente del 100%;
2) impossibilità di camminare senza l’ausilio di un accompagnatore;
3) impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita (requisito alternativo al precedente).

L’indennità di accompagnamento è:
› incompatibile con altre tipologie di indennità che hanno le stesse finalità, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;
› compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa;
› compatibile con la percezione di altri redditi;
› indipendente
dall’età anagrafica;
› indipendente
dalla composizione del nucleo familiare (non è reversibile).

Capacità e incapacità

Il giudizio del giudice relativa all'incapacità di compiere gli elementari atti quotidiani o a deambulare è insindacabile

COSA SI INTRENDE PER ATTO QUOTIDIANO?
Gli atti quotidiani della vita sono tutte le funzioni, interdipendenti o complementari dell'esistenza giornaliera: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell’ambiente domestico o per il raggiungere il luogo di lavoro, capacità provvedere alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento nel tempo e nello spazio, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione di radio e televisione, guida dell’automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali ecc.

LA CAPACITÀ DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI
La capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri deve essere intesa non solo in senso fisico, cioè come mera capacità ad eseguire in senso materiale tali atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la loro importanza, le conseguenze ad essi associate anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica.
Anche l'incapacità di effettuare un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera.

COSA SI INTENDE PER “INCAPACITÀ DI DEAMBULARE?
Per incapacità di deambulare si intende un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta e, quindi, tale da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.

INSINDACABILITÀ DEL GIUDIZIO DEL GIUDICE
Ulteriore corollario di quanto affermato è che la si traduce in un giudizio di fatto devoluto al giudice di merito avente ad oggetto la valutazione in concreto della incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, se adeguatamente motivato e se formulato nel rispetto della lettera e della ratio della normativa regolante l'istituto in oggetto, non è suscettibile di alcuna censura in sede di legittimità.

Casi di riconoscimento

La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all'accompagnamento in alcuni casi.

La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all'accompagnamento alle seguenti tipologie di soggetti:
a persona che, per deficit organici e cerebrali per "patologia connatale", si presentava incapace di "stabilire autonomamente se, quando e come" svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri "ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società" (Cassazione 3299/2001);
a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericoloso per sé e per altri (Cassazione 4664/1993);
a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e

propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cassazione 6673/2002);
a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una "incapacità di tipo funzionale", di compiere cioè "l'atto senza l'incombente pericolo di danno per l'agente o per altri" (Cassazione 4389/2001);
a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di non riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche "per la necessità di evitare danni a sé e ad altri" (Cassazione 5017/2002).

Pensione di invalidita vs indennità di accompagnamento

La pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento sono due cose completamente diverse

PENSIONE DI INVALIDITÀ
È finalizzata al sostentamento del soggetto minorato nelle sue capacità di lavoro. L'indennità, infatti, può essere concessa anche ai minori di diciotto anni e a soggetti che, pur non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto di un terzo, svolgano tuttavia una attività lavorativa al di fuori del proprio domicilio.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
È rivolta principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiarlo a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cassazione 11295/2000).
Per il riconoscimento della dell'indennità di accompagnamento è assolutamente irrilevante lo stato di totale incapacità lavorativa o la presenza delle condizioni economiche stabilite dall'art. 26 della l. 153/1969,

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