È opportuno proporre ricorso quando l'accompagnamento sia stato negato a:
1. chi ha difficoltà e limiti nella deambulazione tali da comportare un grave pericolo di caduta;
2. chi non ha la capacità di orientarsi nel tempo o nello spazio e a chi non conosce il denaro o il suo uso;
3. chi non è in grado di chiamare aiuto in caso di pericolo;
4. chi, pur riuscendo a compiere gli atti di vita quotidiana, si trova nella incapacità di comprendere la rilevanza di atti importanti (es. come seguire trattamenti farmacologici);
5. chi non può a compiere anche un solo "atto" della vita quotidiana (es. impossibilità di vestirsi svestirsi o di provvedere all'igiene quotidiana);
6. chi necessita assistenza per una cura anche non quotidiana (es. un trattamento dialitico trisettimanale) o per periodi molto brevi, anche inferiori al mese (per esempio quando il ciclo di chemioterapia può essere fatto solo se il paziente è accompagnato o se lo debilita al punto da non essere più autonomo in quei giorni);
7. bambini (anche se in generale questi, per il solo fatto di essere tali, necessitino comunque di assistenza continua): qualora si trovino in una grave situazione di salute che necessita di un'assistenza diversa da quella occorrente a un bambino sano;
8. chi è affetto da degenerazione del sistema nervoso e ha una limitazione delle facoltà cognitive
(per esempio Alzheimer) o impedimenti dell'apparato motorio (eper esempio Parkinson), e richiede una assistenza farmacologia giornaliera per evitare aggravamenti del proprio stato di salute e/o ad evitare pericoli per sé e per altri (per esempio psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale), o forme di epilessia con ripetute crisi convulsive, che possono determinare rischi a causa delle perdite di coscienza improvvise.
9. chi ha deve essere accompagnato al luogo di lavoro.
REQUISITI
Per ottenere l'indennità di accompagamento i requisiti sono:
1) riconoscimento di un’invalidità totale e permanente del 100%;
2) impossibilità di camminare senza l’ausilio di un accompagnatore;
3) impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita (requisito alternativo al precedente).
L’indennità di accompagnamento è:
› incompatibile con altre tipologie di indennità che hanno le stesse finalità, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;
› compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa;
› compatibile con la percezione di altri redditi;
› indipendente dall’età anagrafica;
› indipendente dalla composizione del nucleo familiare (non è reversibile).