Risarcimento da € 2.550.000 per tetraparesi causata da errori medici durante il parto

Sintesi del caso

In caso di rischio di ipossia fetale, se il tracciato CTG non migliora, è necessario eseguire una tecnica di parto anticipato, come il taglio cesareo d'urgenza o d'emergenza, per evitare encefalopatia ipossico-ischemica e paralisi cerebrale infantile. 

L’avv. Stefano Gallo, insieme ai suoi consulenti medici e collaboratori legali, ha fatto fatto ottenere un risarcimento di Euro 2.550.000 alla famiglia di una bambina affetta da tetraparesi e gravi disturbi associati conseguenti ad errori commessi dal personale medico durante il parto, avvenuto presso una nota struttura sanitaria di Cagliari.

ll danno cerebrale era stato causato da errori sia nella valutazione del tracciato cardiotocografico, che indicava una grave sofferenza fetale, che nella esecuzione del tracciato cardiotocografico stesso, che a partire da 25 minuti prima del parto appariva strappato e mancante.

Un taglio cesareo tempestivo avrebbe potuto consentire alla bambina di ricevere mediante la respirazione polmonare l’ossigeno che non riusciva ad ottenere in utero mediante gli scambi materno-fetali, permettendole di evitare il danno.

L’analisi medico legale preliminare

Ricevuta la documentazione medico sanitaria dai genitori della bambina, lo studio legale Gallo ha incaricato uno staff di consulenti di formulare un parere “pro veritate” circa la presenza di eventuali profili deviazione dai protocolli medico-sanitari ed il nesso causale tra questi ed il danno procurato alla bambina.

All’esito dell’esame complessivo della documentazione afferente al caso, i consulenti medici dello studio evidenziavano una condotta assistenziale in travaglio di parto assolutamente carente nell'intervento medico e ingiustificabile rispetto ai parametri della normale assistenza.

In particolare, il tracciato CTG della fase espulsiva presentava anomalie e soprattutto una prolungata bradicardia grave.

Estremamente grave e assolutamente ingiustificabile era, inoltre, la mancanza della parte finale del tracciato per strappo della carta degli ultimi 25 minuti di fase espulsiva sino al parto eseguito per via vaginale. I consulenti di parte osservavano al riguardo che la collocazione temporale della parte mancante e la evidente rottura “a strappo” del tracciato, che non si verifica se tagliato dalla apposita dentellatura della macchina, potrebbe persino far ipotizzare una deliberata alterazione dei documenti.

Di fatto, in ogni caso, veniva ad interrompersi un tracciato con marcata e prolungata bradicardia in fase espulsiva come da evento acuto ipossico in travaglio.

Dovere dei medici sarebbe stato quello di intervenire immediatamente alla comparsa della bradicardia, ponendo in essere ogni procedura, compreso il taglio cesareo d’urgenza, volta ad effettuare il più velocemente possibile il parto, procedura che sarebbe valsa ad evitare alla bambina i gravi danni neurologici e la paralisi cerebrale infantile di cui è attualmente affetta.

I consulenti di parte concludevano affermando che appariva di solare evidenza che la gravissima realtà di danno di cui è affetta la piccola A.N. è da ascrivere in toto alla responsabilità dei sanitari in termini di negligenza, imperizia ed imprudenza.

L’inquadramento giuridico:

L’individuazione dei presupposti del risarcimento del danno

Nel caso in esame risultavano presenti i presupposti del risarcimento per inadempimento contrattuale dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla bambina e dai suoi genitori, e segnatamente:

  • Rapporto contrattuale con la struttura sanitaria. Con l’accettazione della gestante presso la struttura sanitaria si instaurava un rapporto contrattuale fonte dell’obbligo di cura in capo alla struttura sanitaria. Il detto contratto, produce effetti protettivi nei confronti del papà della bambina, il quale era pertanto da considerarsi parte del medesimo contratto. La collocazione del rapporto con la struttura in ambito contrattuale comportava due importanti conseguenze: 1) il termine di prescrizione era da considerarsi decennale ex art. 2946 c.c. in relazione anche ai danni patiti dal papà, oltre che a quelli patiti dalla mamma e dalla bambina; 2) il riparto dell’onere probatorio era quello previsto in tema di inadempimento contrattuale, più favorevole per il danneggiato rispetto a quello previsto in tema di responsabilità extra contractu.
  • Danno. La documentazione sanitaria forniva la prova del danno alla salute subito dalla minore, dal quale conseguivano gli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal minore e dai suoi genitori, danni anch’essi dimostrabili.
  • Condotta medica erronea astrattamente idonea a causare il danno. La relazione medico legale redatta dai consulenti di parte aveva evidenziato come la condotta medica fosse stata connotata da condotte mediche non conformi alle buone pratiche mediche idonee in astratto a causare la lesione cerebrale patita dalla bambina.
  • Nesso causale tra condotta medica e danno. Dalla medesima relazione medico-legale si evinceva come il danno patito dalla bambina fosse la diretta conseguenza dell’inadempimento dell’obbligazione sanitaria da parte dei sanitari che ebbero ad assistere la gestante e la bambina, e che il detto inadempimento non poteva essere stato determinato da cause imprevedibili e inevitabili.

L’individuazione dei danni risarcibili

La configurabilità del nesso causale tra fatto illecito e danno ingiusto ha comportato il diritto della bambina e dei suoi genitori vedersi risarcire da parte della struttura sanitaria i seguenti danni patrimoniali (ex artt. 1218 e 1228 codice civile) e danni non patrimoniali (ex art. 1218, 1228, 2059 c.c. e 32 Cost.).

  • danno biologico patito dalla minore A.N.
  • danni morali ed esistenziali subiti dalla minore A.N., dal minore A.S.N., fratello minore di A.N. e da entrambi i suoi genitori.
  • danno patrimoniale da lucro cessante patito dalla minore A.N. conseguentemente all’annullamento della propria capacità lavorativa;
  • danno patrimoniale patito dai genitori di A.N. a titolo di spese per l’assistenza alla figlia
  • danno emergente per spese processuali riferite al procedimento ATP

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Il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo)

Completata la relazione medico legale, veniva inviata alla struttura sanitaria una lettera di diffida, alla quale tuttavia non seguivano trattative. Veniva dunque depositato presso il Tribunale di Cagliari un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. con il quale, si chiedeva al Giudice di nominare un Collegio di CCTTUU al fine di rivolgergli i seguenti quesiti:

«Scelta del trattamento (descrizione):
A) se sia stata fornita preventivamente un’adeguata rappresentazione dei rischi connessi al trattamento ed acquisito il “consenso informato” della perizianda;

B) in caso di risposta affermativa specifichi le utilità ed i rischi che presentava il trattamento prescelto rispetto ad eventuali altri trattamenti anch'essi praticabili nel caso concreto;

C) se il trattamento poteva ritenersi astrattamente adeguato rispetto al caso specifico, avuto riguardo alla diagnosi correttamente formulata ed ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medica chirurgica del tempo;

D) in relazione al precedente quesito dica: se il trattamento prescelto richiedesse una specifica competenza professionale e se questa fosse in possesso del convenuto (esperienza maturata nell'esecuzione del trattamento prescelto).

Esecuzione del trattamento:
A) accerti se il trattamento sia stato eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica;

B) in caso di risposta negativa:
- specifichi le cause della difettosa esecuzione (in relazione alla:
tempestività, regolarità, completezza, compatibilità dei mezzi impiegati, ecc.);
- rilevi e descriva eventuali difficoltà (originarie o sopravvenute) nell'esecuzione del trattamento indicando quali rimedi siano stati adottati
(ovvero in concreto adottabili) per il superamento delle stesse avuto riguardo all'attività svolta dai singoli operatori secondo le specifiche competenze.

Danno (nesso causale):
A) accerti se siano derivati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato;

B) In caso affermativo accerti il rapporto causale tra l’operato dei sanitari ed i postumi.

Danno conseguenza:
A) descriva gli eventuali precedenti morbosi del soggetto e la relazione di concorso o coesistenza con i postumi di cui al precedente punto 5.1.1;

B) indichi la durata dell'inabilità assoluta e relativa;

C) dica in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale;

D) descriva separatamente, omettendo ogni valutazione percentuale, l’eventuale danno all'integrità fisiognomica, allegando fotografie;

E) dica se i postumi individuati possano incidere in concreto su particolari attività non lavorative che il periziando alleghi di svolgere, le quali per frequenza e caratteristiche intrinseche esulino dalle normali attività esistenziali;

F) dica se ed in che percentuale il periziando possa attenuare o eliminare i postumi con protesi o terapie ad hoc, precisando costo, durata, difficoltà, e possibilità di successo di tali interventi;

G) valuti se le spese di cure sostenute dal periziando in conseguenza del danno patito siano state necessarie, utili o superflue;

F) tenti il CTU, coerentemente con la finalità dell’istituto di cui all’art. 696 bis c.p.c., la conciliazione della lite, prima del deposito della relazione peritale.…».

Costituitasi la convenuta, venivano nominati ed incaricati CC.TT.UU la prof.ssa C.T. e la dott.ssa A.G.P., che espletavano le operazioni peritali e depositavano il proprio elaborato nel quale evidenziavano condotte mediche censurabili e ritenevano configurabile il nesso di causalità tra le le dette condotte ed il danno patito dalla minore, valutandolo quale permanente e totale.

Merita ora rimarcare come il nesso di causalità tra la condotta imperita, imprudente e negligente, tenuta dal personale medico della struttura resistente e quanto occorso alla piccola A. N. sia stato confermato dall'elaborato peritale dei CC.TT.UU., nel quale si affermava quanto segue:

  • […] il comportamento dei sanitari, in questa fase [travaglio di parto ndr.], fu viziato da negligenza, imprudenza ed imperizia potendosi riconoscere un atteggiamento colposo omissivo nel non aver posto in essere quanto dovuto per consentire un rapido espletamento del parto evitando dunque che la sofferenza fetale si protraesse nel tempo. Ed infatti, qualora si fosse intervenuti con un parto operativo (ventosa) dopo 5 min di bradicardia, la piccola A. sarebbe nata, più probabilmente, con minori e/o senza esiti neurologici”;
  •  “[…] il gravissimo quadro clinico patito dalla piccola A., caratterizzato da una disabilità intellettiva di grado profondo in tetraparesi spastico-distonica, disturbo visivo complesso ed epilessia parzialmente controllata dalla terapia farmacologica, sia da ricondursi causalmente all’incongruo agire professionale dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra P. nelle fasi dell’espletamento del parto e la piccola A.N. nei primi giorni di vita” ;
  • […] secondo il criterio civilistico del più probabile che non, una diversa attività avrebbe condotto con elevata probabilità ad un esito diverso, finanche a nessun esito patologico nella neonata”.

Il CCTTUU tentavano la conciliazione, alla quale, tuttavia, la struttura sanitaria affermava di non voler effettuare.

Il procedimento di merito ex art. 702-bis c.p.c. (procedimento sommario di cognizione)

Espletato il procedimento di ATP suddetto e fallito il tentativo di conciliazione, i ricorrenti proponevano ricorso ex art. 702-bis c.p.c. presso il Tribunale di Cagliari nei confronti di A...C,,,, e A...S..., per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

«… Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, stante la natura della controversia e considerata la consulenza tecnica già espletata nel procedimento per ATP ex art. 696-bis c.p.c. RG n. ... Tribunale di Sassari: “in via preliminare , avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, alla luce della documentazione versata in atti ed in particolare della relazione di consulenza tecnica medico-legale redatta nel procedimento per ATP ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1306/2020 Tribunale di Sassari relativa all’accertamento di quanto occorso alla piccola A.N ed alla responsabilità della A...C... e A... S..., formulare una proposta transattiva, ai sensi dell’art.185- bis c.p.c., così come introdotto dal D.L. 69/2013; nel merito, acclarata la responsabilità della struttura resistente ed il nesso di causalità fra la condotta della stessa e i danni permanenti subiti dalla minore A.N. e, conseguentemente dai genitori Sigg. M.N., M.L.P. e dal fratello A.S.N., condannare le resistenti A...C... e A...S... al pagamento nei confronti della minore A.N. e dei Sigg. M.N., M.L.P e del minore A.S.N. della somma a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da questi subiti ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro sino all’effettivo soddisfo, ed in particolare: 1) della somma che l’Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno non patrimoniale biologico patito dalla minore A.N.; 2) della somma che l’Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danni non patrimoniali morali ed esistenziali subiti dalla minore A.N.; 3) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante patito dalla minore A.N. conseguentemente all’a zzeramento della propria capacità lavorativa; 4) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno non patrimoniale morale ed esistenziale patito dai Sigg. M.N., M.L.P. e dal fratello A.S.N. in conseguenza della lesione del rapporto parentale con la propria figlia / sorella;

5) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale (emergente e lucro cessante) patito dai Sigg. M.N. e M.L.P. per spese di assistenza presente e futura da prestare permanentemente alla figlia totalmente inabile A.N.; 6) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale (emergente) patito dai Sigg M.N. e M.L.P. per adeguamento dell’abitazione alle esigenze della figlia totalmente inabile A.N.; 7) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale (emergente e lucro cessante) patito dai Sig. M.N. e M.L.P. conseguente al venir meno dell’assistenza personale in età avantzata da parte della figlia A.N.; 8) della somma a titolo di danno patrimoniale (emergente) patito dai Sigg M.N. e M.L.P. per spese processuali riferite al procedimento ATP RG n. ... Tribunale di Sassari, da distrarsi direttamente al sottoscritto difensore antistatario.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Salva ogni altra consentita azione.”.

Si costituiva nel suddetto procedimento di merito la G...ASL (P.IVA ...; C.F. ...), intervenendo autonomamente con propria comparsa di costituzione e risposta, con la quale, tra l’altro, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata di terzo in causa. Le ulteriori parti convenute e il terzo chiamato non si costituivano.

Il procedimento di merito ex art. 702-bis c.p.c. (procedimento sommario di cognizione)

Dopo l’ATP i ricorrenti proponevano ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

«… Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, stante la natura della controversia e considerata la consulenza tecnica già espletata nel procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. ***/2019:

in via preliminare, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, alla luce della documentazione versata in atti ed in particolare della relazione di consulenza tecnica medico-legale redatta nel procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. *** relativa all’accertamento di quanto occorso alla piccola N.C ed alla responsabilità della ***, formulare una proposta transattiva, ai sensi dell’art.185 bis c.p.c., così come introdotto dal D.L. 69/2013;

nel merito, acclarata la responsabilità della struttura resistente ed il nesso di causalità fra la condotta della stessa e i danni permanenti subiti dalla minore NC e, conseguentemente dai Sig.ri AC e FG, condannare la convenuta ***, al pagamento nei confronti della minore NC e dei Sigg. AC e FG, della somma a titolo di risarcimento dei danni da questi subiti ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro sino all’effettivo soddisfo, ed in particolare:

  • della somma che l’Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno biologico patito dalla minore NC; della somma che l’Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno biologico patito dalla Sig.ra FG;
  • della somma che l’Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danni morali ed esistenziali subiti dalla minore NC e dei Sigg. AC e FG; della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante patito dalla minore NC conseguentemente all’annullamento della propria capacità lavorativa;

della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale patito dai Sig.ri AC e FC e segnatamente a titolo di:

1) danno emergente e/o al lucro cessante per l’assistenza prestata e da prestare permanentemente alla figlia inabile NC;

2) lucro cessante per l’abbandono dell’attività lavorativa da parte della Sig.ra FC per accudire la figlia inabile NC;

3) danno emergente locazione e acquisto di un immobile nelle vicinanze della Fondazione S. Lucia IRCCS in cui NC esegue le proprie terapie;

4) danno emergente per adeguamento dell’abitazione alle esigenze della figlia NC;

5) lucro cessante conseguente al venir meno dell’assistenza futura nei confronti dei Sigg. AC e FC medesimi da parte della figlia NC;

6) lucro cessante per perdita del reddito da attività lavorativa da parte della Sig.ra FC;

7) danno emergente per spese processuali riferite al procedimento ATP RG ***;

della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patito dai Sig.ri AC e FC per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. Salva ogni altra consentita azione.”

Si costituiva nella predetta procedura la Provincia Religiosa eccependo la inammissibilità della procedura ex art. 702 bis c.p.c., contestando recisamente la CTU depositata e la inesistenza del nesso causale così come la infondatezza nel merito e la mancanza di prova anche sul quantum.

La proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. effettuata dal Giudice

Nel corso del suddetto procedimento di merito, dietro istanza della parte ricorrente, il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. nella quale prevedeva quanto segue:

a titolo di danno non patrimoniale alla minore A... debba essere liquidata la somma di euro Euro 1.236.224,00 (secondo le tabelle del tribunale di Milano del 2021, congrua all’attualità), tenuto conto della invalidità al 100%, e che non possa essere riconosciuta la personalizzazione richiesta in assenza di elementi concreti allegati e provati;
rilevato che a titolo di danno patrimoniale alla minore possa in via equitativa essere riconosciuta la somma pari ad euro 556.000,00 (ovvero il triplo della pensione sociale (euro 1.509,81) - approssimativamente equivalente al criterio alternativo del reddito medio di un lavoratore dipendente per 13 mensilità, per un importo annuo di euro 19.627,53, moltiplicato per il coefficiente individuato dall’Osservatorio del Tribunale di Milano, 28,37 pari a persona di sesso femminile di 26 anni per 25 anni di perdita del reddito) dalla quale va sottratta la somma che dai 26 anni ai 51 anni la minore percepirebbe a titolo di assegno di invalidità, in ragione della compensatio lucri cum damno (Cass. civ., sentenza n. 18050/19);

ritenuto che in ragione della grave sofferenza dei prossimi congiunti e del mutamento in peius della vita di tutti i componenti della famiglia, debba essere liquidato in via equitativa il 50% del danno biologico spettante al minore a ciascuno dei genitori e il 30% in favore del fratello (si confronti Cass. Civ. 18641/2011);
ritenuto che il danno patrimoniale per le maggiori spese richieste sia stato genericamente dedotto e debba essere riconosciuto nella somma di euro 100.000,00 equitativamente determinati (euro 2.400,00 per anni 40) in ragione dell’id quod plerumque accidit e della somma che comunque la famiglia percepisce (in particolare assegno di invalidità e indennità di accompagnamento);
rilevato che devono essere versate in favore degli attori le spese della ctu e della ctp (come documentate), nonché le spese legali sostenute per il procedimento ex art. 696 bis cpc, liquidate queste ultime in euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
Rilevato che a tutte alle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale devono essere sommati gli interessi sulle somme devalutate e poi via via rivalutate dalla data della nascita della minore al saldo;...”.

Nel procedimento di merito in parola la sola parte ricorrente dichiarava di voler aderire alla suddetta proposta.

La conciliazione ed il versamento del risarcimento

La vertenza veniva quindi discussa nella seduta del Comitato Valutazione Sinistri della struttura sanitaria convenuta durante il quale, dopo un’illustrazione del caso da parte del dott. L.A., medico legale nominato per conto della G...ASL, all’unanimità dei componenti, a fronte della succitata proposta indicata dal Giudice con provvedimento del ..., veniva formulata una controproposta per una somma complessiva pari ad euro 2.550.000,00 (duemilionicinquecentocinquantamila/00.

La parte ricorrente e G...ASL, avviavano pertanto una trattativa e dopo ampia discussione, decidevano di transigere la lite di cui al suddetto giudizio di merito (Tribunale di Cagliari, n. R.G. ...), nonché ogni altra lite possibile dipendente dai fatti sopra richiamati, dietro il versamento della somma onnicom­prensiva di Euro 2.550.000,00, la quale, entro 60 giorni dalla stipula dell’accordo, veniva correttamente versata alla bambina, dietro autorizzazione ex art. 320 c.c. del Giudice Tutelare, ed ai suoi genitori,

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stefano-gallo-miglior-avvocato-risarcimento-danniL'avv. Stefano Gallo è stato vincitore del premio "Le Fonti Awards" come Avvocato dell'anno Risarcimento Danni 2019 

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