Completata la relazione medico legale, veniva inviata alla struttura sanitaria una lettera di diffida, alla quale tuttavia non seguivano trattative. Veniva dunque depositato presso il Tribunale di Cagliari un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. con il quale, si chiedeva al Giudice di nominare un Collegio di CCTTUU al fine di rivolgergli i seguenti quesiti:
«Scelta del trattamento (descrizione):
A) se sia stata fornita preventivamente un’adeguata rappresentazione dei rischi connessi al trattamento ed acquisito il “consenso informato” della perizianda;
B) in caso di risposta affermativa specifichi le utilità ed i rischi che presentava il trattamento prescelto rispetto ad eventuali altri trattamenti anch'essi praticabili nel caso concreto;
C) se il trattamento poteva ritenersi astrattamente adeguato rispetto al caso specifico, avuto riguardo alla diagnosi correttamente formulata ed ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medica chirurgica del tempo;
D) in relazione al precedente quesito dica: se il trattamento prescelto richiedesse una specifica competenza professionale e se questa fosse in possesso del convenuto (esperienza maturata nell'esecuzione del trattamento prescelto).
Esecuzione del trattamento:
A) accerti se il trattamento sia stato eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica;
B) in caso di risposta negativa:
- specifichi le cause della difettosa esecuzione (in relazione alla:
tempestività, regolarità, completezza, compatibilità dei mezzi impiegati, ecc.);
- rilevi e descriva eventuali difficoltà (originarie o sopravvenute) nell'esecuzione del trattamento indicando quali rimedi siano stati adottati
(ovvero in concreto adottabili) per il superamento delle stesse avuto riguardo all'attività svolta dai singoli operatori secondo le specifiche competenze.
Danno (nesso causale):
A) accerti se siano derivati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato;
B) In caso affermativo accerti il rapporto causale tra l’operato dei sanitari ed i postumi.
Danno conseguenza:
A) descriva gli eventuali precedenti morbosi del soggetto e la relazione di concorso o coesistenza con i postumi di cui al precedente punto 5.1.1;
B) indichi la durata dell'inabilità assoluta e relativa;
C) dica in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale;