Indossare la cintura di sicurezza è obbligatorio per legge in Italia. Di conseguenza, potresti pensare che non sarai in grado di chiedere un risarcimento se non hai indossato la cintura e sei stato coinvolto in una collisione. Tuttavia, ciò non è vero: potresti avere diritto a chiedere danni anche se non avevi la cintura di sicurezza.
I nostri avvocati hanno esperienza in una vasta gamma di richieste di risarcimento per danni da incidente stradale.
Se sei hai subito lesioni in un incidente mentre non indossavi la cintura di sicurezza, potresti comunque essere in grado di chiedere il risarcimento. Contattaci al numero 06-97281097 per una consulenza gratuita od ottieni maggiori informazioni di seguito.
Cosa dice la legge sulla cintura di sicurezza?
L'art. 172 del Codice della Strada intitolato "Uso delle cinture di sicurezza" stabilisce che:
1.Il conducente ed i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'art. 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e delle categorieM1 N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, (2) hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a)i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b)i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attivita' di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali; (3)
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 323 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 euro a 162 euro.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 841 euro a 3.366 euro
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Che cosa è il concorso di colpa?
Si ha un concorso di colpa nel caso in cui hai subito un infortunio in cui qualcun altro è colpevole, ma allo stesso tempo anche tu hai, in parte, colpa dell'incidente o del tuo infortunio.
In poche parole, concorso di colpa significa che il tuo comportamento ha contribuito in qualche modo alle lesioni da te subite - e gli avvocati dei tuoi avversari potrebbero utilizzare questo argomento per ridurre la quantità di risarcimento che puoi ricevere.
Alcuni esempi di concorso di colpa?
Il concetto di concorso di colpa può essere applicato in molte situazioni. Di seguito sono riportati alcuni esempi:
Un conducente o un passeggero non indossava la cintura di sicurezza in un incidente stradale, e di conseguenza, ha subito gravi lesioni
Un ciclista viene investito da un'auto di notte ma la bicicletta risulta non avere fari o luci catarifrangenti.
Il passeggero consapevole che il conducente era inadatto a guidare in quanto dedito all'uso alcol o droghe
L'elenco indicato non è certamente esaustivo - possono verificarsi molte altre situazioni in cui il concetto di concorso di colpa può applicarsi.
Se non sei sicuro se il concorso di colpa potrebbe essere applicato nella tua richiesta di risarcimento, chiamaci oggi al numero 06-9728-1097 per una consulenza iniziale gratuita.
Quanto risarcimento posso chiedere se non avevo indossato la cintura di sicurezza?
L'importo che potresti richiedere dipenderà dalle circostanze del tuo incidente, dalle lesioni subite e da tuo tipo di occupazione.
Se non ha indossato la cintura di sicurezza, l'importo che potresti richiedere potrebbe essere ridotto di una percentuale della somma totale:
Se le tue lesioni avrebbero potuto essere evitate in caso di uso della cintura di sicurezza, il tuo risarcimento per danno biologico potrebbe essere escluso.
Se le tue lesioni avrebbero potuto essere meno gravi in caso di uso della cintura di sicurezza, il tuo risarcimento sarà ridotto ad un importo pari a quello corrispondente alla minor lesione che avresti subito in caso di uso della cintura.
Se le tue lesioni sono state esattamente uguali a quelle che avresti subito in caso di uso della cintura di sicurezza, o addirittura peggiori, allora il risarcimento non dovrebbe essere ridotto.
Contattaci
Se hai domande sull'impatto che potrebbe avere sulla tua richiesta di danni il fatto di non aver indossato la cintura di sicurezza, ti preghiamo di contattarci oggi al numero 06-97281097 per una consulenza gratuita. Analizzeremo il tuo incidente e ti diremo se hai diritto ad effettuare una richiesta di danni. Puoi anche contattarci via email.
* Con riserva di stipulare un accordo "Nessun compenso senza risarcimento".