Il Codice delle Assicurazioni ribadisce la necessità di una preventiva richiesta alla compagnia assicuratrice quale condizione di procedibilità. Tale richiesta, per raggiungere il suo scopo, deve essere predisposta secondo i modi previsti dall'art. 148 del C. d.a.
L'indennizzo sarà erogato in base alla stima dei danni sull'autovettura, sul conducente e sugli eventuali trasportati.
La richiesta di risarcimento può essere inviata mediante raccomandata a/r indirizzata alla sede di Milano, Corso Sempione 28 o mediante p.e.c. inviata all'indirizzo [email protected] (verificare in ogni caso l'indirizzo prima di spedire la p.e.c.).
Ricevuta la richiesta di risarcimento, l'UCI provvederà ad incaricare della trattazione della procedura di liquidazione una compagnia d'assicurazione italiana incaricata di occuparsi delle questioni risarcitorie relative ai veicoli assicurati dalla corrispondente compagnia che assicura il mezzo immatricolato all'estero.
L'assicurazione incaricata seguirà l'iter della pratica verificando innanzitutto se il veicolo straniero risulta assicurato e se la polizza è operativa. Laddove il mezzo sia regolarmente assicurato procede alla gestione del sinistro secondo lo schema previsto dal C.d.a.
La compagnia assicuratrice è obbligata, entro 60 giorni, a:
- fare un'offerta di risarcimento
- comunicare i motivi per i quali ritenga di non formulare l'offerta (si pensi al caso in cui la compagnia ritenga che il sinistro non sia mai avvenuto)
Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso di soli danni a cose.