Il danno biologico come lesione dell'integrità psico-fisica indipendente dall'incidenza sul reddito del danneggiato
Se a livello della giurisprudenza, il dibattito sul concetto di danno biologico si è protratto per anni e probabilmente non è ancora concluso, a livello normativo si è avuto un lungo silenzio fino al periodo a cavallo tra il vecchio ed il nuovo secolo, in cui due leggi, il D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e la L. 5 marzo 2001 n. 57, hanno concentrato l'attenzione sul nuovo concetto di danno così come elaborato in trenta anni di conflitti interpretativi.
Le leggi citate offrono un concetto di danno biologico inteso come menomazione dell'integrità psicofisica del danneggiato, configurabile a prescindere dall'aspetto economico.
Il D.lgs. 23 febbraio del 2000 n. 38 considera il danno biologico come "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona" precisando che "Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato".
La L. 5 marzo 2001 n. 57 prevede che "per danno biologico si intende la lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacita di produzione di reddito del danneggiato".
Le norme citate condividono quindi una qualificazione del danno biologico concepito quale lesione dell'integrità psicofisica della persona, da indennizzare indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito e previo accertamento medico-legale.
Di conseguenza, ogni qual volta un soggetto subisca una lesione, medicalmente accertata e da cui derivi una diminuzione della sua integrità psicofisica, per ciò stesso deve essere risarcito.
Il concetto di "integrità psico-fisica" è stato, peraltro, ampliato dal Codice delle Assicurazioni con l'espressione "incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita di relazione del danneggiato".
Ne deriva che nel concetto di danno biologico possono essere ricomprese tutte quelle innumerevoli ed eventuali ipotesi di lesione che rendono lo stesso una figura complessa ed oggetto di molteplici significati, ognuno da adeguare al caso concreto attraverso una personalizzazione nella sua determinazione, a garanzia del bene salute e della persona nel suo complesso, del suo modo di esistere e di tutte le forme di espressione della sua personalità. Cosicché rientrano nel concetto di danno biologico tutte quelle situazioni invalidanti che, possono consistere in menomazioni, alterazioni fisiche e mentali, impotenze sessuali, malattie psichiche, nonché tutte quelle trasformazioni corporali, mentali e sociali che determinano un peggioramento dell'individuo e della sua esistenza.
La differenza tra danno da cinestesi lavorativa e danno da diminuzione della capacità lavorativa
Il concetto di danno biologico scaturente dalle norme succitate implica che ogni qualvolta il punteggio di invalidità accertato medicalmente o la mancanza di un attività lavorativa non consenta di valutare il danno a livello patrimoniale, tale lesione viene assoggettata alla figura del danno biologico ed in esso ricompresa. Da qui l'elaborazione pratica del danno da "cinestesi lavorativa" che, sostanzialmente, consiste nella maggior fatica e nel maggior tempo che un soggetto leso impiega nello svolgimento delle medesime attività lavorative a seguito di un accadimento e/o sinistro e che non si traduce necessariamente in una perdita economica che vada ad incidere sul reddito attuale o futuro (perdita di chance), ma viene ricompresa nel genus del danno biologico.
Viceversa, qualora la lesione provochi una compromissione della propria capacità lavorativa determinando, di conseguenza, un peggioramento economico del soggetto che non è più in grado di svolgere la sua attività, il danno che ne deriva è danno della capacità lavorativa specifica che rientra nel concetto di danno patrimoniale e, come tale, autonomo rispetto alla lesione psico-fisica subita.
I criteri di liquidazione del danno biologico
Oggetto della liquidazione sono tutte quelle lesioni, accertate e valutate dal medico-legale, da cui derivi una diminuzione dell'integrità psico-fisica della persona che si compone di tre voci:
- Invalidità permanente o I.P. Consiste in quella diminuzione dell'integrità della persona accertata medicalmente e valutabile in termini percentuali dall'1% al 100%, avente carattere permanente.
- Invalidita temporanea assoluta o I.T.A. Rappresenta l'incapacità a svolgere totalmente per un determinato periodo di tempo tutte le proprie attività personali e quotidiane e coincide quindi con il tempo necessario a riprendersi. Nella prassi è strettamente collegata al tipo di lesione subita ed ai giorni di prognosi
- Invalidità temporanea parziale o I.T.P. Rappresenta l'incapacità a svolgere per un determinato periodo di tempo alcune delle proprie attività personali e quotidiane. Coincide quindi con il tempo necessario a riprendersi totalmente e nella prassi è strettamente collegata al tipo di lesione subita ed ai giorni di riposo consigliati.
Criteri di liquidazione delle del danno biologico di lieve entità da sinistri stradali
a) Punto invalidità, importo giornaliero per i.t. e personalizzazione massima
L'art 139 codice delle assicurazioni, relativamente alle lesioni micropermanenti (con i.p. fino al 9%), stabilisce il criterio del punto di invalidità che cresce proporzionalmente con il grado della sofferenza e diminuisce aritmeticamente rispetto alla previsione di vita del danneggiato.
Quanto all'inabilità temporanea stabilisce che è liquidato un importo di € 39,37 per ogni giorno di inabilità assoluta e che in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Il medesimo articolo prevede, inoltre, che l'ammontare del danno biologico per le lesioni micropermanenti possa essere aumentato dal giudice in misura non superiore al 20% con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
b) Presupposto dell'accertamento clinico strumentale nelle lesioni micropermanenti da circolazione stradale
L'art. 139 c.d.a., al comma 3 ter, stabilisce che le lesioni di lieve entità derivanti dalla circolazione stradale "che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente". Il medesimo articolo, al comma 3 quater recita che "il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'art 139 c.d.a. è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione".
In atri termini, l'esistenza delle menomazioni all'integrità psicofisica nelle lesioni di lieve entità da circolazione stradale è subordinata non solo ad un indagine obiettiva e non presunta da parte di un medico legale, ma anche e soprattutto su una più attenta e specifica verifica, fondata in primis sull'"accertamento clinico strumentale obiettivo" in prime cure e quindi su quei risultati "visivamente o strumentalmente accertati dal medico che debba valutare i postumi invalidanti".
Presupposto delle indagini strumentali e dell'accertamento medico legale nella liquidazione delle lesioni da responsabilità medica
In virtù del rinvio operato dall'art. 3 della L. n. 189/2012 all'art. 139 c.d.a, anche il danno biologico da responsabilità sanitaria è subordinato ad accertamento clinico strumentale effettuato nell'immediatezza del sinistro e ad un successivo accertamento medico legale.