Gli infortuni dei lavoratori che viaggiano per raggiungere il posto lavoro sono da considerare, in presenza di determinati presupposti, infortuni sul lavoro per i quali è dunque prevista la copertura INAIL. Si tratta della specifica ipotesi dell'infortunio in itinere. Nel caso in cui dall'infortunio derivi la morte del lavoratore l'INAIL riconosce ai parenti della vittima una rendita per sopperire al venir meno dell'apporto del reddito del defunto.
Quanto corrisposto dall'INAIL, tuttavia, è generalmente inferiore rispetto ai danni effettivamente subiti dai familiari. La differenza tra il danno effettivo e la rendita INAIL potrà quindi essere richiesta al datore.
Nel caso in cui vi siano i presupposti per l'indennizzo diretto e il veicolo del datore sia assicurato la richiesta di risarcimento potrà essere rivolta alla relativa compagnia secondo il meccanismo dell'indennizzo diretto.
In tutti i casi in cui non sia applicabile l’indennizzo diretto e in caso di veicolo del datore non assicurato, il risarcimento deve essere richiesto nei confronti della Compagnia che compre la r.c.a. del responsabile, utilizzando l’iter risarcitorio ordinario.
Nel caso in cui il sinistro non sia da imputare a terzi ma a difetti del veicolo del datore di lavoro la richiesta di risarcimento andrà effettuata nei confronti della compagnia assicurazione del veicolo del datore di lavoro e/o nei confronti del datore di lavoro personalmente. Quest'ultimo, infatti, potrebbe aver stipulato anche una polizza ulteriore rispetto a quella RC auto.
I nostri migliori auguri.