A COSA SERVE IL MEDICO LEGALE?

La Relazione tecnica eseguita dal Medico Legale ha la funzione di documentare e quantificare l'entità del danno subito. Ciò consente in primo luogo di capire se l'eventuale offerta della controparte sia congrua o meno.

Medici Legali dello Studio Legale Stefano Gallo

I Medici Legali dello STUDIO LEGALE STEFANO GALLO assistono i soggetti vittime di lesioni o malattie su tutto il territorio nazionale, isole comprese.
Il cliente è assistito in tutte le fasi dei procedimenti dei procedimenti in cui sia necessario l'intervento del medico legale:
risarcimento del danno alla salute (da sinistro stradale, da infortunio o malattia sul lavoro, da infortunio nello sport, da responsabilità farmaceutica o sanitaria);
› riconoscimento dell'invalidità;
› riconoscimento dell'indennizzo statale per danni da emotrasfusioni.

In particolare, i nostri medici legali
› redigono la perizia medico legale che documenta e quantifica l'esistenza delle lesioni o della condizione di invalidità;
› assistono il cliente durante le operazioni peritali;
› redigono note critiche rispetto alla relazione del CTU.

I danni per cui è possibile avvalersi dell'assistenza dei nostri medici legali sono:
danni cerebrali
danni alla colonna vertebrale
ustioni
fratture
amputazioni
politrauma
traumi toraco-addominali
invalidità sottovalutata

La perizia
medico-legale

La Relazione tecnica eseguita dal Medico Legale ha la funzione di documentare e quantificare l'entità del danno subito. Ciò consente in primo luogo di capire se l'eventuale offerta della controparte sia congrua o meno. Normalmente infatti, durante una controversia, né la natura e la durata delle lesioni, né l'entità della conseguente diminuzione dell'integrità psico-fisica del danneggiato possono essere valutate direttamente dalle parti. Sono valutazioni che richiedono nozioni medico-legali che né l'avvocato né il danneggiato. possiedono.

Nei casi di responsabilità sanitaria e medica (malasanità), la relazione medico-legale individua anche le violazioni delle leges artis della medicina e delle buone pratiche mediche compiute dal medico e dalla struttura ospedaliera nonché di stabilire se esse siano in nesso di causalità con il danno subito dal paziente.

Tale compito richiede, normalmente, che il medico legale sia affiancato da un medico specializzato nella branca della medicina riguardante il caso esaminato.
La presentazione della propria Perizia Medico Legale consente nell'ordine:
individuazione del danno
individuazione dei soggetti responsabili
individuazione del nesso di causalità tra la condotta del responsabile e il danno
quantificazione del danno

amputazioni
politrauma
traumi toraco-addominali
invalidità sottovalutata

Tipologia
del danno

DANNO ALLA SALUTE
In medicina legale il danno alla salute viene considerato sotto due aspetti:
1. statico che riguarda i profili anatomici e funzionali della lesione (danno biologico);
2. dinamico che considera l'incidenza delle lesioni sulle abitudini di vita, sulle attività extra-lavorative, familiari e sociali (danno alla salute).

INVALIDITÀ
Va distinta in:
› Invalidità temporanea. È l'invalidità subita per un periodo di tempo limitato che, normalmente, ha inizio immediatamente dopo l'evento lesivo; tale invalidità deve essere causalmente collegata alle lesioni subite dal soggetto danneggiato o alla malattia che ne è derivata e deve impedire al danneggiato stesso di attendere in tutto o in parte alle sue occupazioni quotidiane fino a che non sia intervenuta la guarigione o la stabilizzazione dei postumi;
› Invalidità permanente Corrisponde all'entità dei postumi determinati dalla lesione o dalla malattia occorsa al danneggiato.

DANNO FUTURO
È necessario anche valutare l'entità del danno biologico futuro possa ritenersi probabile che il danno biologico, nonostante l'evoluzione dei postumi, avrà una lenta evoluzione peggiorativa (o in teoria migliorativa) per cui la soglia stessa va corretta in più o in meno rispetto alla parziale osservazione del solo danno attuale.
 
DANNI PATRIMONIALI DA LUCRO CESSANTE E DANNI MORALI
Oltre al risanamento del danno biologico vanno risarciti, autonomamente, i danni-conseguenze di carattere patrimoniale (esempio lucro cessante). Nel caso in cui il fatto causa del danno costituisca reato, oltre al danno biologico devono essere risarciti i danni morali che ne derivano.

 

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