Morte del paziente causata da malasanità

Quando una persona muore a causa di negligenza medica o disorganizzazione ospedaliera, la sua famiglia subisce un'importante danno psico-fisico e morale nonché un significativo danno economico causato dalle spese mediche sostenute e dalla diminuzione del reddito complessivo della famiglia.

La stessa persona deceduta subisce un danno che può essere sia alla salute, sia morale (in particolare caso di lucida consapevolezza dell'avvicinarsi della morte).

Il risarcimento economico, se da una parte non può di certo riportare indietro la persona cara, può contribuire, da un lato, a ridurre l'onere finanziario che la famiglia dovrà affrontare a causa della morte e, dall'altro, ad indurre la struttura sanitaria ad evitare che casi di morte da malasanità si ripetano in futuro.

Se pensi che un tuo caro sia deceduto a causa di errori medici, tu e la tua famiglia potreste avere diritto ad un risarcimento dei danni.

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Quando si può parlare di decesso causato da malasanità?

Al fine di definire chiaramente cosa sia la morte da negligenza medica, è utile capire la definizione giuridica del termine "errore medico". L'errore medico può essere definito come qualsiasi atto o omissione tenuto da un medico o altro operatore sanitario durante il trattamento di un paziente che si discosti dalle norme accettate all'interno della comunità medica. L'errore medico, quindi, può verificarsi nel caso in cui l'operatore sanitario esegua un trattamento in modo scorretto arrecando danno al paziente (per esempio quando una procedura chirurgica venga eseguita in maniera erronea), oppure nel caso in cui il sanitario ometta di fare qualcosa (per esempio, quando non vengano somministrati farmaci salva-vita).
Orbene, la morte da malasanità si ha quando in conseguenza dell'errore medico il paziente subisca un danno alla salute che ne determini la cessazione delle funzioni vitali.

Chi può iniziare una causa per decesso da malasanità?

La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale, pur essendo unica la vittima del reato, l'illecito manifesta una potenzialità plurioffensiva, con la conseguenza che va accordata la tutela anche a soggetti diversi dalla vittima aventi con quest'ultima un particolare legame affettivo: i prossimi congiunti.

Chi sono i prossimi congiunti?

1) La famiglia naturale

Possono presuntivamente considerarsi come legittimati ad agire il coniuge, i figli (anche in tenera età), i genitori, i fratelli e le sorelle: in breve, tutti i componenti della cosiddetta famiglia nucleare, per i quali appare irrilevante anche la cessazione della convivenza; Quanto agli altri parenti ed affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, ecc.), la legittimazione può esser loro riconosciuta soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze (da dimostrare) atte a far ritenere che la lesione della vita o della salute del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale ovvero una grave alterazione della normale esistenza, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per tipo di parentela, non abbia diritto ad essere assistito anche moralmente dalla vittima.

2) I conviventi "more uxorio"

Le più recenti sentenze della Suprema Corte hanno riconosciuto che il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non solo ai membri della famiglia legittima, ma anche a quelli della c.d. famiglia naturale, a condizione che si dimostri l'esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo che, per la significativa comunanza di vita e di affetti, sia equiparabile al rapporto coniugale.

Entro quanto tempo è possibile iniziare la causa?

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I danni risarcibili in caso di morte per malasanità

1) Il danno trasmissibile per eredità

  • Il danno biologico: si tratta del peggioramento della salute patito dalla vittima. Il danneggiato acquisisce il diritto al risarcimento del danno biologico subito per l'effettiva durata della sua sopravvivenza....e si tratta di un danno alla salute, che se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (cd. danno biologico terminale) (cfr. Cass. civ, n. 18305/2003; Cass. civ. 16 maggio 2003 n. 7632)
  • Il danno morale: la sofferenza psichica patita dalla vittima delle lesioni fisiche (c.d. danno tanatologico). E' risarcibile alla condizione che si fornisca la prova che la vittima era in grado di percepire il proprio stato, lucidamente assistendo allo spegnersi della propria vita.

2) I danni risarcibili "iure proprio" dagli eredi

  • Il danno biologico. Si tratta dello stato di alterazione psicofisica del richiedente determinato dalla morte della vittima.
  • Il danno morale da perdita del congiunto. Può assumere, in linea generale, una duplice connotazione: una soggettiva, un'altra oggettiva. La prima attiene a tutte le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso. Si ha riguardo, sotto tale profilo, al dispiacere, allo strazio, all'angoscia, insomma a tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita; tali sofferenze, peraltro, non vanno più limitate - oggi - solo a quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ben potendo ricomprendere i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (nuova configurazione del danno morale da sofferenza, SS.UU.). La seconda dimensione del danno riguarda i riflessi oggettivi della lesione da perdita del congiunto. Rilevano in tal caso tutte le compromissioni e gli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore.
  • Il danno economico.  Si può scomporre in danno emergente, consistente in spese causate dal decesso del parente (spese funerarie ecc.) e danno c.d. da lucro cessante, consistente o nella diminuzione di contributi o sovvenzioni, oppure nella perdita di utilità che, per legge o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto scomparso.

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Il risarcimento può essere ottenuto sono se vi siano i presupposti sopra descritti. Un attenta analisi del caso da parte di medici legali esperti è, perciò, fondamentale.

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